Art. 8.
                        Revoca del contributo

  1.  Il  Ministero revoca il contributo concesso nei casi in cui sia
riscontrata  l'assenza  dei  requisiti  richiesti,  ovvero la mancata
partecipazione del consorzio alla "Fiera di Osaka".
  2. In caso di revoca, il consorzio e' tenuto a restituire l'importo
percepito,  entro tre mesi dalla relativa richiesta del Ministero. In
caso  di mancata restituzione, il Ministero si avvale della procedura
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.