Art. 8. Revoca del contributo 1. Il Ministero revoca il contributo concesso nei casi in cui sia riscontrata l'assenza dei requisiti richiesti, ovvero la mancata partecipazione del consorzio alla "Fiera di Osaka". 2. In caso di revoca, il consorzio e' tenuto a restituire l'importo percepito, entro tre mesi dalla relativa richiesta del Ministero. In caso di mancata restituzione, il Ministero si avvale della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.