Art. 2. 1. Sono altresi' inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1: 1) Bahrein, con esclusione delle societa' che svolgono attivita' di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle societa' operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 3) Kuwait, con esclusione delle societa' con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali societa' non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001; 4) Monaco, con esclusione delle societa' che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.