Art. 2.

  1.  Sono  altresi'  inclusi  tra  gli  Stati  e  i territori di cui
all'art. 1:
    1)  Bahrein, con esclusione delle societa' che svolgono attivita'
di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
    2)  Emirati  Arabi  Uniti, con esclusione delle societa' operanti
nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
    3)  Kuwait,  con  esclusione  delle  societa'  con partecipazione
straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote
previste  dall'Amiri  Decree  n.  3  del  1955  o superiore al 45% se
soggette  ad  imposizione con le aliquote previste dalla locale legge
n.  23 del 1961, sempre che tali societa' non usufruiscano dei regimi
agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;
    4) Monaco, con esclusione delle societa' che realizzano almeno il
25% del fatturato fuori dal Principato.