Art. 3. 1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attivita' per ciascuno di essi indicate: 1) Angola, con riferimento alle societa' petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle societa' che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attivita' al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonche' con riferimento alle societa' che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni; 3) Corea del Sud con riferimento alle societa' che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; 4) Costarica, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonche' con riferimento alle societa' esercenti attivita' ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attivita' all'estero; 6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle societa' di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle societa' localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; 8) Kenia, con riferimento alle societa' insediate nelle Export Processing Zones; 9) Malta, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle societa' di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle societa' di cui al Malta Freeport Act; 10) Mauritius, con riferimento alle societa' "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; 11) Panama, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle societa' situate nella Colon Free Zone e alle societa' operanti nelle Export Processing Zone; 12) Portorico, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie ed alle societa' previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13) Svizzera, con riferimento alle societa' non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le societa' holding, ausiliarie e "di domicilio"; 14) Uruguay, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attivita' off-shore. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresi', ai soggetti ed alle attivita' insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtu' di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 gennaio 2002 Il Ministro: Tremonti