Art. 3.

  1.  Le  disposizioni  indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti
Stati  e  territori  limitatamente  ai  soggetti e alle attivita' per
ciascuno di essi indicate:
    1)  Angola,  con  riferimento alle societa' petrolifere che hanno
ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle societa' che godono di
esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia
angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
    2)   Antigua,   con   riferimento   alle  international  buniness
companies,  esercenti le loro attivita' al di fuori del territorio di
Antigua,  quali  quelle di cui all'International Business Corporation
Act,  n.  28  del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonche'
con  riferimento  alle  societa'  che producono prodotti autorizzati,
quali  quelli  di  cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive
modifiche e integrazioni;
    3)  Corea  del Sud con riferimento alle societa' che godono delle
agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
    4)  Costarica,  con  riferimento  alle  societa'  i  cui proventi
affluiscono  da  fonti  estere, nonche' con riferimento alle societa'
esercenti attivita' ad alta tecnologia;
    5)   Dominica,   con  riferimento  alle  international  companies
esercenti l'attivita' all'estero;
    6)  Ecuador,  con  riferimento  alle societa' operanti nelle Free
Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
    7)  Giamaica,  con  riferimento  alle  societa' di produzione per
l'esportazione  che  usufruiscono  dei  benefici  fiscali dell'Export
Industry  Encourage  Act  e  alle  societa' localizzate nei territori
individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
    8)  Kenia,  con  riferimento alle societa' insediate nelle Export
Processing Zones;
    9)   Malta,   con   riferimento  alle  societa'  i  cui  proventi
affluiscono  da  fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial
Services  Centre Act, alle societa' di cui al Malta Merchant Shipping
Act e alle societa' di cui al Malta Freeport Act;
    10) Mauritius, con riferimento alle societa' "certificate" che si
occupano  di  servizi  all'export,  espansione  industriale, gestione
turistica,  costruzioni  industriali e cliniche e che sono soggette a
Corporate  Tax  in  misura  ridotta,  alle Off-shore Companies e alle
International Companies;
    11)   Panama,  con  riferimento  alle  societa'  i  cui  proventi
affluiscono  da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle
societa' situate nella Colon Free Zone e alle societa' operanti nelle
Export Processing Zone;
    12)  Portorico, con riferimento alle societa' esercenti attivita'
bancarie ed alle societa' previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act
del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
    13)  Svizzera,  con  riferimento  alle societa' non soggette alle
imposte cantonali e municipali, quali le societa' holding, ausiliarie
e "di domicilio";
    14)  Uruguay,  con  riferimento alle societa' esercenti attivita'
bancarie  e  alle  holding  che  esercitano  esclusivamente attivita'
off-shore.
  2.  Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresi', ai soggetti
ed  alle attivita' insediati negli Stati di cui al medesimo comma che
usufruiscono  di  regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a
quelli   ivi   indicati,   in   virtu'  di  accordi  o  provvedimenti
dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 gennaio 2002
                                                Il Ministro: Tremonti