IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, nella legge 16 novembre 2001, n. 405; Decreta: Art. 1. Il bollino di riconoscimento previsto all'art. 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, andra' posto, a cura del produttore del farmaco, su tutte le specialita' medicinali non soggette a prescrizione medica, cosi' come identificate dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539. Il bollino dovra' essere riportato, a stampa o mediante sistema adesivo non rimovibile, sulle confezioni immesse sul mercato a partire dal 1 marzo 2002. Da tale data non sara' piu' possibile commercializzare specialita' medicinali esenti dalla ricetta medica, prive del bollino di riconoscimento. Le confezioni gia' immesse nel circuito distributivo in data antecedente al 1 marzo 2002 potranno essere vendute, fino alla loro naturale scadenza, prive del bollino di riconoscimento. Il bollino dovra' essere posto in posizione visibile sulla confezione esterna, in modo tale da consentire l'integrale leggibilita' dell'etichetta esterna che dovra' rimanere immodificata in tutte le sue componenti costitutive.