IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  9-bis  del  decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, nella legge 16 novembre 2001, n. 405;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il   bollino   di   riconoscimento   previsto  all'art.  9-bis  del
decreto-legge  18 settembre  2001,  n. 347, convertito nella legge 16
novembre  2001,  n.  405,  andra'  posto,  a  cura del produttore del
farmaco,   su   tutte   le  specialita'  medicinali  non  soggette  a
prescrizione  medica, cosi' come identificate dall'art. 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
  Il  bollino  dovra'  essere  riportato, a stampa o mediante sistema
adesivo  non  rimovibile,  sulle  confezioni  immesse  sul  mercato a
partire  dal  1  marzo  2002.  Da  tale data non sara' piu' possibile
commercializzare  specialita' medicinali esenti dalla ricetta medica,
prive  del  bollino di riconoscimento. Le confezioni gia' immesse nel
circuito  distributivo  in  data antecedente al 1 marzo 2002 potranno
essere  vendute,  fino alla loro naturale scadenza, prive del bollino
di riconoscimento.
  Il   bollino  dovra'  essere  posto  in  posizione  visibile  sulla
confezione   esterna,   in   modo   tale  da  consentire  l'integrale
leggibilita'  dell'etichetta esterna che dovra' rimanere immodificata
in tutte le sue componenti costitutive.