Art. 4. Pubblicazioni Sono prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni inedite. I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti, in unica copia, firmati in originale dal legale rappresentante: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore; b) relazione illustrativa contenente un dettagliato piano della pubblicazione (numero di pagine, articolazione interna, notizie su autore/i ecc.) e bozza del testo; c) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative alla pubblicazione; d) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere, non appena stampati, tre esemplari della pubblicazione alla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali. Sono prese in esame per il contributo solo le pubblicazioni attinenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e non sono ammessi a contributo i cataloghi di mostre e gli atti di convegno.