Art. 4.
                            Pubblicazioni
  Sono   prese  in  considerazione  esclusivamente  le  pubblicazioni
inedite.
  I  richiedenti  devono  inviare,  unitamente  all'istanza di cui al
precedente  art.  2, i seguenti documenti, in unica copia, firmati in
originale dal legale rappresentante:
    a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
    b) relazione  illustrativa  contenente un dettagliato piano della
pubblicazione  (numero  di  pagine, articolazione interna, notizie su
autore/i ecc.) e bozza del testo;
    c) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di
entrata e di spesa relative alla pubblicazione;
    d) dichiarazione  con  la  quale  il  richiedente  si  impegna  a
trasmettere,  non  appena stampati, tre esemplari della pubblicazione
alla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
  Sono  prese  in  esame  per  il  contributo  solo  le pubblicazioni
attinenti  la  tutela  e  la  valorizzazione del patrimonio culturale
italiano  e non sono ammessi a contributo i cataloghi di mostre e gli
atti di convegno.