L' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 28 gennaio 2002;
  Premesso che:
    ai  sensi  del  comma  4.1 del testo integrato delle disposizioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi  di  trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica
(di  seguito: Testo integrato) approvato con deliberazione 18 ottobre
2001,  n.  228/01,  modificata con deliberazione 15 novembre 2001, n.
262/01 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie   generale   -   n.  297  del  22 dicembre  2001  (di  seguito:
deliberazione  n. 228/01) gli esercenti propongono all' Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di seguito: l'Autorita) le opzioni
tariffarie  base,  speciali  e  ulteriori  che intendono offrire alle
attuali o potenziali controparti nell'anno successivo;
    con  deliberazione  dell'Autorita'  27 dicembre  2001, n. 322/01,
pubblicata  nel sito Internet dell'Autorita' in data 29 dicembre 2001
(di  seguito:  deliberazione  n.  322/01),  sono  state  approvate le
opzioni  tariffarie  per l'anno 2002 relative ai servizi di trasporto
dell'energia  elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi e
di  acquisto  e  vendita  dell'energia elettrica destinata al mercato
vincolato, al sensi dell'art. 4 del testo integrato;
    con  deliberazione  dell'Autorita'  27 dicembre  2001, n. 316/01,
pubblicata  nel sito internet dell'Autorita' in data 29 dicembre 2001
(di  seguito:  deliberazione  n.  316/01)  sono  state  modificate le
tariffe  per  l'energia  elettrica  destinata ad utenze domestiche in
bassa  tensione  per  l'anno  2002 di cui alle tabelle 8, 10, 11 e 12
dell'allegato 2 del testo integrato;
    ai  sensi  dell'  art. 5 della deliberazione n. 322/01 sono state
approvati  a  fronte  della riscontrata conformita' ai criteri di cui
alla  parte  II  del testo integrato, le opzioni tariffarie ulteriori
domestiche proposte dagli esercenti, e in particolare:
      le  opzioni  tariffarie ulteriori domestiche identificate con i
codici  UD4  e  UD5  e  denominate  rispettivamente  Domestici  4,5 e
Bioraria  usi  domestici,  proposte  dalla societa' Deval S.p.a., con
sede in via Festaz, 42 - 11100 Aosta (di seguito: Deval);
      le  opzioni  tariffarie ulteriori domestiche identificate con i
codici  UD4  e  UD5  e  denominate  rispettivamente  Domestici  4,5 e
Bioraria  usi  domestici  proposte  dalla societa' Enel distribuzione
S.p.a., con sede in via Ombrone, 2 - 00198 Roma (di seguito: Enel);
      l'opzione  tariffaria  ulteriore  domestica identificata con il
codice  D4  e  denominata  Forniture  in  BT  per  l'alimentazione di
applicazioni  con  impegno  di  potenza  pari a 4,5 kW proposta dalla
societa'  Acea distribuzione S.p.a., con sede in piazzale Ostiense, 2
- 00154 Roma (di seguito: Acea);
      le  opzioni  tariffarie ulteriori domestiche identificate con i
codici DOMULTC1 e DOMULTC2 e denominate rispettivamente Fresca estate
famiglia  e Pronta energia proposte dalla societa' AEM Torino S.p.a.,
con sede in via Bertola, 48 - 10122 Torino (di seguito: AEM Torino);
      le  opzioni  tariffarie ulteriori domestiche identificate con i
codici  SP-UD1  e SP-UD2 e denominate rispettivamente Progressiva per
uso  domestico  e  Bioraria uso domestico proposte dalla societa' AEM
S.p.a.,  con  sede  in  corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano (di
seguito: AEM Milano);
      l'opzione  tariffaria  ulteriore  domestica identificata con il
codice  UDBI  e  denominata  Usi  domestici  bioraria  proposta dalla
societa'  AGSM  Verona  S.p.a., con sede in Lungadige Galtarossa, 8 -
37133 Verona (di seguito: AGSM);
      le  opzioni  tariffarie ulteriori domestiche identificate con i
codici  E1,  E2,  E3  ed  E4  e  denominate  rispettivamente  Potenza
impegnata 3 kW, Potenza impegnata 4,5 kW Potenza impegnata 4,5 kW con
prezzi  differenziati  per  scaglioni  di  consumo, Potenza impegnata
uguale  o  maggiore  4,5  kW  bioraria,  proposte  dalla societa' ASM
Brescia S.p.a., con sede in via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia;
    in  relazione alla innovazione del quadro normativo determinatasi
a  seguito  della  approvazione  della deliberazione n. 316/01, hanno
presentato  istanza di riesame delle opzioni tariffarie ulteriori per
l'anno 2002 le societa':
      Deval,   con  comunicazione  del  31 dicembre  2001,  prot.  n.
DEVAL/P2001004735,  ricevuta  dall'Autorita'  in data 2 gennaio 2002,
prot. Autorita' n. 000140;
      Enel,   con   comunicazione  del  31 dicembre  2001,  prot.  n.
DD/B2001017498, ricevuta dall'Autorita' in data 2 gennaio 2002, prot.
Autorita' n. 000142;
      Acea,  con  comunicazione  del  3 gennaio  2002,  prot. n. 3/P,
ricevuta  dall'Autorita'  in  data 4 gennaio 2002, prot. Autorita' n.
00217;
      AEM  Torino,  con  comunicazione  del 10 gennaio 2002, prot. n.
408/CS,  ricevuta  dall'Autorita'  in  data  11 gennaio  2002,  prot.
Autorita' n. 000595;
  AEM  Milano,  con  comunicazione  del  17 gennaio  2002,  prot.  n.
AEL/DIR/02/2002/RB/sr,  ricevuta  dall'Autorita'  in  data 17 gennaio
2002, prot, Autorita' n. 000888;
  AGSM,  con  comunicazione  del  21 gennaio  2002, prot. n. 16/2002,
ricevuta  dall'Autorita'  in data 21 gennaio 2002, prot. Autorita' n.
001136;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  Viste:
    la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante
disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
    il testo integrato;
    la deliberazione n. 316/01;
    la deliberazione n. 322/01;
  Considerato che:
    con  riferimento  alle  proposte  di opzioni tariffarie ulteriori
domestiche,  la  verifica  che  l'Autorita' deve condurre a norma del
comma  4.3  del  testo  integrato  riguarda la compatibilita' di tali
opzioni  con  i  criteri  generali  di cui alla parte II del medesimo
testo integrato senza richiedere l'accertamento del rispetto di alcun
vincolo di tipo quantitativo sui corrispettivi;
    le  istanze  di  riesame non comportano alcuna modifica, rispetto
alla  configurazione  in ordine alla quale l'Autorita' si e' espressa
con  la  deliberazione  n. 322/01, delle opzioni tariffarie ulteriori
cui  si  riferiscono  rispetto  ai profili regolati dal comma 4.3 del
testo   integrato,   non  dovendo  di  conseguenza  essere  rinnovata
l'istruttoria  condotta  in  relazione  alle  originarie  proposte di
opzioni    tariffarie   ulteriori   domestiche   approvate   con   la
deliberazione n. 322/01;
  Ritenuto  opportuno  accogliere  le  istanze  di  riesame di cui in
premessa;

                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1   Ai   fini   della  presente  deliberazione  si  applicano  le
definizioni  contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  27 dicembre  2001,  n. 322/01,
pubblicata  nel  sito  internet  della  medesima  Autorita'  in  data
29 dicembre   2001,   ai   sensi   dell'art.   6,  comma  6.4,  della
deliberazione dell'Autorita' 20 febbraio 2001, n. 26/01.