IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, che dispone che l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1994, n. 504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 6 del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 246 del 2001 nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, e' ridotta della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001; Visto l'art. 1 del proprio decreto 9 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2001, con il quale e' stata rideterminata in L. 112.000 per mille litri di gasolio la misura della riduzione prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 356 del 2001, per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 246 del 2001, come modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge, n. 356 del 2001 e dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze e' stabilita l'eventuale rideterminazione della riduzione di cui al comma 5 del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 246 del 2001, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero per le attivita' produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001 superi mediamente il 15 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione; Viste le rilevazioni, effettuate settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nel periodo dal 2 luglio 2001 al 17 dicembre 2001; Considerato che secondo il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea non sono state effettuate rilevazioni settimanali dal Ministero delle attivita' produttive nel periodo dal 18 al 31 dicembre 2001, e che pertanto si rende necessario individuare il prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, nelle due settimane comprese nel predetto periodo, ricorrendo ad un metodo di calcolo che ripartisca uniformemente, nel periodo suindicato, l'incidenza della variazione di prezzo, determinandolo in L. 1.622.328 per mille litri al 24 dicembre 2001 e in L. 1.622.655 per mille litri al 31 dicembre 2001; Considerato che dalle rilevazioni settimanali cosi' ottenute deriva, nel semestre considerato, uno scostamento medio del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, al netto dell'I.V.A., ammontante a L. -45.000 per mille litri di prodotto e che tale scostamento supera, mediamente, il 15 per cento dell'ammontare della riduzione sopra menzionata; Considerato di dover procedere per il semestre interessato alla rideterminazione della misura della riduzione della aliquota di accisa nei limiti in cui tale scostamento supera il 15 per cento dell'ammontare della riduzione di accisa fissata con riferimento al 30 giugno 2001; Decreta: Art. 1. Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di accisa 1. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, l'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, e successive modificazioni, e' stabilito in Euro 43,27908 (L. 83.800) per mille litri di gasolio.