Art. 2. Regolazione contabile 1. I soggetti destinatari del beneficio previsto all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, nella dichiarazione di cui al comma 8 del medesimo art. 1, come modificato dall'art. 8, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, indicano se il predetto beneficio sara' fruito mediante compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante rimborso della relativa somma. 2. In relazione alla possibilita' che il beneficio di cui al precedente art. 1, sia fruito dai destinatari mediante la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1631, unita' revisionale di base 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001 e corrispondente capitolo e unita' revisionale di base del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2002, per la parte occorrente alla concessione del predetto beneficio, al netto dell'eventuale quota necessaria per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione, devono affluire alla contabilita' speciale n. 1778, denominata "Fondi di bilancio", istituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, per procedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.