Art. 2.

                        Regolazione contabile

  1.  I soggetti destinatari del beneficio previsto all'art. 1, comma
5,  del  decreto-legge  30  giugno  2001,  n.  246,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, nella dichiarazione
di  cui  al comma 8 del medesimo art. 1, come modificato dall'art. 8,
comma  6,  del  decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 30 novembre 2001, n. 418, indicano se il
predetto   beneficio  sara'  fruito  mediante  compensazione  di  cui
all'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
mediante rimborso della relativa somma.
  2.  In  relazione  alla  possibilita'  che  il  beneficio di cui al
precedente   art.   1,   sia   fruito  dai  destinatari  mediante  la
compensazione  prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  le  risorse  finanziarie iscritte sul capitolo 1631,
unita'  revisionale  di  base  2.1.2.2. dello stato di previsione del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  per  l'anno  2001  e
corrispondente  capitolo  e  unita'  revisionale di base del medesimo
stato  di  previsione  per  l'anno  finanziario  2002,  per  la parte
occorrente   alla   concessione  del  predetto  beneficio,  al  netto
dell'eventuale  quota  necessaria per il rimborso ai soggetti che non
esercitano   la   predetta   compensazione,   devono   affluire  alla
contabilita'  speciale  n.  1778,  denominata  "Fondi  di  bilancio",
istituita   dall'art.   2,  comma 1,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  maggio 1998, n. 189, per procedere
alla   regolazione   contabile  delle  compensazioni  effettuate  dai
soggetti medesimi.