Art. 3.
                 Frazionabilita' delle retribuzioni
    I  valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle, in caso di
assunzioni,  risoluzioni  del  rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per  l'estero,  nel  corso  del  mese,  sono divisibili in ragione di
ventisei giornate.