Art. 4.
     Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
  Sulle  retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento  ordinario  di  disoccupazione  in  favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 febbraio 2002

                                              Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                       Maroni
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Tremonti