IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  sul  servizio  metrico  approvato con regio
decreto  31  gennaio  1909,  n.  242,  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista  la  legge  25  marzo  1997,  n.  77, recante disposizioni in
materia  di  commercio  e  di  Camere di commercio, ed in particolare
l'art.   3,   comma  4,  lettera  d),  che  attribuisce  al  Ministro
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  il  potere  di
modificare  le  procedure di esecuzione della verificazione periodica
anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati;
  Visto  il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, di attuazione
della  legge  n.  77/1997,  recante  modifiche  ed  integrazioni alla
disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n.
182/2000  il  quale rinvia ad un decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato la determinazione delle condizioni e
delle   modalita'  di  accreditamento  dei  laboratori  abilitati  ad
eseguire  le operazioni di verificazione periodica degli strumenti di
misura;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, che all'art. 20 attribuisce alle camere
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  le  funzioni
esercitate dagli uffici metrici provinciali;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999
concernente  l'individuazione  dei  beni e delle risorse degli uffici
metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio;
  Sentito il Comitato centrale metrico in data 12 ottobre 2001;

                               Adotta
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Agli effetti del presente decreto si intende:
    a) per  "regolamento",  il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n.
182;
    b) per  "strumenti  di  misura", quelli rientranti nelle seguenti
categorie:
      masse  e  misure campione; misure di capacita', comprese quelle
montate su autocisterna;
      strumenti per pesare;
      complessi di misura per carburanti;
      misuratori  di  volumi  di  liquidi  diversi  da  carburante  e
dall'acqua;
      misuratori massici di gas metano per autotrazione;
      strumenti  per  la misura di lunghezze compresi i misuratori di
livello dei serbatoi;
    c) per "verificazione periodica", l'accertamento del mantenimento
nel  tempo  della affidabilita' metrologica degli strumenti di misura
finalizzata  alla tutela della fede pubblica, nonche' l'integrita' di
sigilli  anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione
previsti dalle norme vigenti.