Art. 4.
    L'erogazione  dei  finanziamenti  per  entrambe le azioni ammesse
avverra'  sulla  base  di  successivi  specifici  e  autonomi atti di
concessione.
    Il primo, relativo all'azione 1, a conclusione delle attivita', e
il secondo, relativo all'azione 2, al verificarsi delle condizioni di
cui all'articolo precedente.