Art. 6.
    L'erogazione  dei  finanziamenti avverra' sotto forma di acconti,
pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento CE
1260/99  e  secondo  quanto  stabilito  nell'atto  di  concessione da
sottoscrivere  con  i  titolari  dei  progetti e sara' effettuata dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze sulla base di comunicazioni
del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la
sussistenza  dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilita'
delle spese.
      Roma, 11 dicembre 2001
                                    Il dirigente generale: Battistoni