Art. 6. L'erogazione dei finanziamenti avverra' sotto forma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento CE 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti e sara' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilita' delle spese. Roma, 11 dicembre 2001 Il dirigente generale: Battistoni