(all. 1 - art. 1)
Regolamento  per  la  determinazione  del trattamento di expatriation
               allowance al personale dipendente INFM

                              Titolo I

                        DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 1.

                          Scopo e finalita'
    Il   presente   regolamento   ha   quale   scopo  prioritario  la
determinazione    dell'expatriation    allowance,    un   trattamento
forfettario per la gestione delle spese del personale dipendente INFM
che  debba  effettuare  soggiorni all'estero per periodi continuativi
superiori ad un mese.
    L'INFM,  attraverso  il  presente  regolamento, vuole fornire una
propria  guida  operativa con cui apportare una semplificazione delle
procedure  e  delle  modalita' che regolano la normale gestione delle
spese  per viaggi e soggiorni al fine di consentire ed incentivare lo
svolgimento di attivita' e/o di esperienze formative all'estero.
    L'expatriation   allowance   e'   concepito  in  modo  da  essere
integralmente  sostitutivo del normale trattamento di missione, cosi'
come disciplinato dall'art. 10, comma 3, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, nonche' dall'art. 15 del regolamento del personale INFM.
    Tale trattamento e' alternativo al congedo di ricerca.
    Destinatari del presente regolamento sono le unita' di ricerca, i
laboratori  e  le  facilities  INFM, i servizi di gestione decentrata
INFM e la struttura di coordinamento generale della sede centrale.

                               Art. 2.

                              Contenuti
    I contenuti del presente regolamento sono:
    Descrittivi:
      I. il personale fruitore;
      II. la determinazione del trattamento di expatriation allowance
(E.A.):
        a) gli elementi o capitoli di spesa che costituiscono l'E.A.;
        b) la  parametrazione  dei  capitoli di spesa in relazione al
costo della vita;
        c) le modalita' di liquidazione;
        d) il trattamento fiscale e contributivo;
      III.   la   tipologia   di  missione  a  cui  va  applicato  il
trattamento;
      IV. il mantenimento del normale trattamento economico.
    Procedurali:  sono le modalita' specifiche che determinano l'iter
da seguire per poter usufruire del suddetto trattamento.
    Normativi:  riguardano  i  contenuti dei testi di legge a cui far
riferimento.

                              Titolo II

                       PERSONALE E INDENNITA'

                               Art. 3.

                         Personale fruitore
    L'Istituto   applica  detto  trattamento  a  tutto  il  personale
dipendente   INFM   con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  determinato  o  con  contratto di formazione e lavoro
chiamato  a svolgere attivita' di ricerca scientifica, di studio o di
servizio al di fuori della sede abituale di residenza o di lavoro, in
territorio  estero  presso  Istituti  o  laboratori stranieri nonche'
presso Istituzioni internazionali e comunitarie.
    L'Istituto  assicura  a  ciascun  soggetto chiamato a svolgere le
predette  attivita'  per  conto  o  in  collaborazione con l'INFM, il
trattamento  di  E.A.  cosi'  come  definito dal paragrafo sub II, in
sostituzione   del  trattamento  di  missione  regolato  dal  decreto
ministeriale  27 agosto 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica recante le vigenti norme sulle diarie
di missione all'estero.

                               Art. 4.

      Determinazione del trattamento di expatriation allowance
    L'E.A.  e'  un'indennita' forfettaria per il rimborso delle spese
di  alloggio,  di  vitto e di missione sostenute dal personale che si
rechi  in  Paesi  esteri  per  un periodo continuativo superiore a un
mese.
    Per  specifica  disposizione  di  legge ed in coerenza con quanto
gia' previsto dalla normativa sulle missioni estere di cui al decreto
ministeriale  27  agosto  1998,  detto  trattamento non puo' eccedere
l'importo  massimo della diaria estera che deve essere corrisposta al
personale  inviato  in  trasferta,  determinato, di volta in volta, a
seconda   del   Paese  di  destinazione  e  delle  diverse  fasce  di
appartenenza.
    Detto trattamento, cosi' come il normale trattamento previsto per
le  missioni estere, non comprende le spese di viaggio e di trasporto
che  sono  liquidate  a  pie'  di lista ossia dietro presentazione di
idonei documenti provenienti dal vettore o altri giustificativi.
    a) Gli  elementi  o  capitoli  di  spesa che costituiscono l'E.A.
(tabella                                                            1
http://www.infm.it/profilo/regolamenti/Regol-Expatr-All-Tabella1.pdf)
.
    Il   trattamento  di  E.A.  e'  calcolato  con  criteri  ispirati
all'economicita'  che  tengono conto delle differenze del costo della
vita  tra  il Paese di abituale residenza e il Paese di destinazione.
Per  la  determinazione  del  trattamento,  si  fa riferimento a vari
elementi o capitoli di spesa che possono essere cosi' elencati:
      alloggio  (affitto medio mensile per appartamenti o residence e
utenze domestiche);
      vitto (costo medio di cibi e bevande);
      altri  beni  o  servizi  di  uso  corrente  (trasporti interni,
servizi di pubblica utilita', beni di consumo corrente);
      tempo libero e consumazioni fuori casa.
    Per  ciascuno  di  questi  capitoli  di spesa sono stati definiti
specifici  pacchetti  consumo,  tenendo conto delle esigenze standard
dei  lavoratori  espatriati e delle loro famiglie, nonche' sulla base
di  parametri  ufficiali  riconosciuti  a  livello  internazionale. I
pacchetti  consumo  sono composti da un paniere di beni, identico per
tutti  i  Paesi  oggetto di analisi, di cui si evidenzia il prezzo in
valuta locale ed in euro che sono cosi' valorizzati (1):
    Alloggio:  canoni  di  affitto  medi  mensili  e  relative utenze
domestiche per appartamenti di 2/3 camere in Estremo Oriente (Tokyo e
Singapore),  America  (New  York,  Toronto), Europa (Berlino, Parigi,
Grenoble, Londra).
    Vitto: valore medio giornaliero di cibi e bevande.
    Altri beni: valore settimanale medio.
    Tempo libero: valore medio mensile.
    b) La  parametrazione dei capitoli di spesa in relazione al costo
della                 vita                 (tabella                 2
http://www.infm.it./profilo/regolamenti/Regol-Expatr-All-Tabella2.pdf
).
    I  valori cosi' calcolati sono parametri, sia per quanto riguarda
le  citta' campione che per quel che attiene ai bisogni ordinari, per
determinare  il costo della vita nell'arco temporale di trenta giorni
per  un  lavoratore espatriato in quel Paese straniero. Conformemente
ai  principi  ispiratori  del presente regolamento, il trattamento di
E.A. va calcolato, per ciascun capitolo di spesa e con riferimento ai
dati  di  cui  alla  tabella  1,  in  misura percentuale sull'importo
totale.
    Secondo  tale  logica  si  puo' attribuire un peso di 70 (su base
100)  agli  oneri presunti per l'alloggio, di 20/100 per il vitto, di
5/100  per  altri  beni  o  servizi  e di 5/100 per il tempo libero e
consumazioni fuori casa.
    Gli  importi  cosi'  determinati  verranno aggiornati con cadenza
annuale   in  funzione  degli  adeguamenti  periodici  dettati  dalle
eventuali  variazioni  del costo della vita, per ogni area geografica
di riferimento.
    c) Le modalita' di liquidazione.
    Salvo   casi   particolari,   l'importo   dell'E.A.  puo'  essere
corrisposto,  in  aggiunta alla normale retribuzione, in rate mensili
da versare posticipatamente al mese di riferimento.
    Per  soggiorni  superiori ad un mese e inferiori a tre, l'importo
puo' essere anche erogato in via anticipata in un'unica soluzione.
    Per  soggiorni  superiori  a tre mesi, il personale puo' altresi'
chiedere  un'anticipazione  in  misura delle spese che deve sostenere
nel periodo iniziale del soggiorno.
    d) Il trattamento fiscale e contributivo.
    L'ammontare  del  totale dell'E.A., riportato nella tabella 2, e'
determinato al netto degli oneri contributivi e fiscali e rappresenta
l'importo massimo di riferimento dell'indennita' a seconda delle aree
di destinazione.
    Tale  importo  e'  proporzionalmente ridotto del 5% o del 10% nel
caso la missione sia di durata rispettivamente compresa tra due e tre
mesi oppure superiore a tre mesi.
    In  casi  eccezionali  e  debitamente  motivati  da  esigenze  di
ricerca,  il  responsabile  dei  fondi  su  cui gravera' il costo del
soggiorno  estero  potra' richiedere un innalzamento degli importi di
cui alla tabella 2 in misura non superiore al 10%.
    L'E.A.  e'  assoggettata  all'imposizione  fiscale e contributiva
italiana,   come  le  normali  diarie  estere  giornaliere  e  quindi
l'importo  di  tale indennita' forfettaria gode di un' esenzione fino
alla concorrenza di Euro 77,47 giornalieri, cioe' di un bonus di Euro
2.324,06 mensili (per un mese di trenta giorni).
    La  quantificazione  del  costo  complessivo  dell'E.A.  a carico
dell'Ente risultera' determinata dalle seguenti voci:
      importo  mensile  richiesto, calcolato per ogni singolo caso se
al  personale  che  beneficia del trattamento di E.A. vengano offerti
gratuitamente  dall'Istituzione ospitante l'alloggio e/o il vitto; in
tali  casi  l'E.A. puo' essere ridotta proporzionalmente ed in misura
dell'entita' del servizio offerto;
      importo  giornaliero, calcolato sulla base dell'importo mensile
richiesto/trenta giorni;
    (1)  Dati  del "Cost of living survey" di ECA International Ltd.,
su Guida al Lavoro de "Il Sole-24Ore".
      base  imponibile  giornaliera, calcolata per la parte eccedente
Euro 25,82 dell'importo giornaliero, se sono offerti gratuitamente il
vitto  e  l'alloggio,  per la parte eccedente Euro 51,65 dell'importo
giornaliero se e' offerto gratuitamente il vitto o l'alloggio, per la
parte  eccedente  Euro 77,47  dell'importo  giornaliero  se  non sono
offerti gratuitamente ne' il vitto ne' l'alloggio;
      importo  dei  contributi a carico dell'ente pari al 23,5% della
base imponibile giornaliera per l'intera durata della missione.

                               Art. 5.

Tipologia  di  missione  cui applicare il trattamento di expatriation
                              allowance
    Nel  rispetto  dei  propri  fini  istituzionali,  l'INFM  mira  a
favorire  ed  incentivare  la  mobilita' del proprio personale presso
Istituzioni  estere ed internazionali per lo svolgimento di attivita'
di ricerca, studio e servizio.
    Le tipologie di missione, a cui si applica l'E.A. sono:
      i. ricerca;
      ii. formazione, studio ed aggiornamento professionale;
      iii. supporto tecnico alla ricerca;
      iv. esigenze contingenti e imprevedibili.

                               Art. 6.

           Mantenimento del normale trattamento economico
    Il   personale  mantiene  il  normale  trattamento  economico  di
retribuzione,   fatta   eccezione  per  le  indennita'  di  carattere
particolare  e  legate  a  specifiche  modalita' di svolgimento della
prestazione  mentre permangono a carico dell'Istituto e del personale
interessato,  nei  limiti  delle  rispettive quote, il versamento dei
contributi  previdenziali  e  assistenziali  sul predetto trattamento
economico ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto ricerca.

                             Titolo III

                  PROCEDURA E RIFERIMENTI NORMATIVI

                               Art. 7.

Autorizzazione e richiesta del trattamento di expatriation allowance
    Lo  svolgimento  dell'attivita'  fuori  dalla  sede  abituale  di
residenza  o di lavoro deve essere sempre preventivamente autorizzata
come  previsto dall'art. 2 del manuale per la gestione delle spese di
viaggi e soggiorni.
    In  particolare,  e'  necessaria una specifica richiesta (modello
disponibile                                             all'indirizzo
http://www.infm.it/profilo/regolamenti/Richiesta-Expatr-All.pdf)  del
personale interessato con l'indicazione di:
      1) dati anagrafici;
      2) la sede di destinazione;
      3) data della partenza e del rientro;
      4) la motivazione del soggiorno;
      5) fondo/progetto - centro di costo;
      6) l'entita' dell'importo richiesto;
      7) dati richieste rimborso spese di viaggio;
      8) la modalita' di liquidazione dell'indennita',
      9) eventuale richiesta di anticipo;
      10) data della richiesta;
      11) firma del richiedente;
      12) firma del responsabile che autorizza.
    La  richiesta  e'  inoltrata  al  responsabile  scientifico  o al
responsabile  della  gestione dei fondi che, in collaborazione con la
gestione  del  personale,  definisce l'importo da erogare in funzione
delle  caratteristiche  di  ogni  singolo  soggiorno; la richiesta e'
fissata  dal  responsabile scientifico o dal dirigente responsabile e
controfirmata dall'interessato.
    L'E.A. e' erogata con disposizione del direttore generale.

                               Art. 8.

                        Norme di riferimento
    Il   presente   regolamento   fa  riferimento  alle  disposizioni
normative e regolamentari di seguito indicate:
      legge  19  ottobre 1999, n. 370, art. 10, comma 3: Disposizioni
in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
      decreto   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  27  agosto  1998, recante le vigenti norme
sull'importo delle diarie di missione all'estero;
      decreto  legislativo  2 settembre 1997, n. 314: Armonizzazione,
razionalizzazione  e  semplificazione  delle  disposizioni  fiscali e
previdenziali  concernenti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  e dei
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
      legge  9 maggio 1989, n. 168, art. 8: Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
      regolamento  del  personale  INFM  Revisione  I,  approvato con
delibera di consiglio direttivo n. 593/00 del 24 febbraio 2000;
      manuale per la gestione delle spese di viaggi e soggiorni INFM,
approvato  con  delibera  di  consiglio direttivo n. 561/99 del 22-23
luglio 1999.