(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI  LAVORO  RELATIVO ALL'AREA DELLA
DIRIGENZA  DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL
                    BIENNIO ECONOMICO 2000-2001.

                               Art. 1.
                         Stipendi tabellari
    1.  I  benefici  economici del presente contratto si applicano al
personale  con  qualifica  dirigenziale  dipendente  dagli  enti  del
comparto  regioni-autonomie locali, comprese le IPAB, di cui all'area
II  dell'art.  2,  comma 1, dell'Accordo quadro del 25 novembre 1998,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    2.  Lo  stipendio  tabellare  della  qualifica unica dirigenziale
stabilito   dall'art.   24  del  C.C.N.L.  del  23 dicembre  1999  e'
incrementato,  con decorrenza dal gennaio 2001, di un importo mensile
lordo di Euro 187,99 (L. 364.000), per tredici mensilita'.
    3.  Il  nuovo  stipendio tabellare annuo a regime della qualifica
unica   dirigenziale,   con   decorrenza  dal  1  settembre  2001  e'
rideterminato  in  Euro  36.151,98  (L.  70.000.000), comprensivo del
rateo della tredicesima mensilita'; tale importo ricomprende:
      a) il  precedente  trattamento tabellare di cui all'art. 24 del
C.C.N.L. del 23 dicembre 1999;
      b) l'incremento economico derivante dal comma 2;
      c) un   ulteriore   incremento   mensile  pari  a  Euro  137,89
(L. 267.000), per tredici mensilita';
      d) il   valore   annuo  dell'indennita'  integrativa  speciale,
comprensivo   del  rateo  della  tredicesima  mensilita',  che  dalla
medesima   data  cessa  di  essere  corrisposta  come  autonoma  voce
retributiva;
      e) da   un  importo  annuo  di  Euro  3.356,97  (L.  6.500.000)
derivante   da   una   corrispondente   riduzione  dei  valori  della
retribuzione  di  posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale,
secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti.
    4.  Successivamente  all'applicazione  del  precedente  comma  3,
lettera e), la determinazione dei valori economici della retribuzione
di  posizione  continua  ad  essere effettuata ai sensi dell'art. 27,
comma 2, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.
    5.  E' confermato il maturato economico annuo di cui all'art. 35,
comma  1,  lettera  b),  del  C.C.N.L.  del 10 aprile 1996 nonche' la
retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita.
    6.  L'importo  di  cui  alla  lettera  e)  del comma 3 incrementa
nuovamente  le  disponibilita'  del  fondo  di  cui  all'art.  26 del
C.C.N.L.  del  23 dicembre  1999,  relativamente ai posti di organico
della qualifica dirigenziale stabilmente soppressi successivamente al
1 settembre 2001.
                               Art. 2.
                     Effetti dei nuovi stipendi
    1.    Le    misure    degli    stipendi    tabellari   risultanti
dall'applicazione dell'art. 1 hanno effetto sul trattamento ordinario
di  quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' premio di fine
servizio, sull'indennita' alimentare di cui all'art. 29, comma 4, del
C.C.N.L.  del  10 aprile  1996,  sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e sui contributi di riscatto.
    2.  Nei  confronti  del  personale  cessato  o  che  cessera' dal
servizio  con  diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto  di  parte  economica  relativa  al  biennio 2000-2001, gli
incrementi  di  cui  ai  commi  2  e  3  dell'art.  1  hanno  effetto
integralmente,  alle  scadenze  e negli importi previsti nello stesso
art.  1,  ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza,
normale  e  privilegiato. Agli effetti dell'indennita' premio di fine
servizio,  dell'indennita'  sostitutiva  del  preavviso,  nonche'  di
quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo
gli incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto.
                               Art. 3.
                       Tredicesima mensilita'
    1.  Gli  enti corrispondono ai dirigenti con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato  una tredicesima mensilita' nel periodo compreso
tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.
    2. L'importo della tredicesima mensilita' e' pari:
      a) ad  un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all'art.
1, comma 3, e della retribuzione di posizione in godimento, spettanti
al dirigente nel mese di dicembre;
      b) al  rateo  del  maturato economico annuo di cui all'art. 35,
comma 1, lettera b), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, ove acquisito;
      c) al  rateo  della retribuzione individuale di anzianita', ove
acquisita.
    3.  La  tredicesima  mensilita'  e'  corrisposta  per  intero  ai
dirigenti  in  servizio  continuativo  dal primo gennaio dello stesso
anno.
    4.  Nel  caso  di  servizio  prestato  per  un  periodo inferiore
all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la
tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio   prestato  o  frazione  di  mese  superiore  a  15  giorni,
dell'importo derivante dall'applicazione del comma 2.
    5.  I ratei della tredicesima, ai sensi del comma 4, non spettano
per  i  periodi  trascorsi  in  aspettativa per motivi personali o di
famiglia  o  in  altra  condizione  che  comporti la sospensione o la
privazione  del  trattamento  economico  e non e' dovuta al dirigente
cessato  dal servizio ai sensi dell'art. 21, comma 2, ultimo periodo,
del  decreto  legislativo  n.  165/2001 o a seguito dell'adozione nei
suoi  confronti degli atti previsti dall'art. 27, commi 1, 2 e 3, del
C.C.N.L. del 10 aprile 1996.
    6.  Per  i  periodi  temporali  durante i quali si procede ad una
riduzione  del  trattamento  economico,  il  rateo  della tredicesima
mensilita'   relativo   a   tali  periodi  e'  ridotto  nella  stessa
proporzione della riduzione del trattamento economico.
                               Art. 4.
                      Clausole di salvaguardia
    1.  Qualora,  in  presenza  di  processi  di riorganizzazione, al
dirigente  sia  conferito  un  nuovo  incarico,  tra  quelli previsti
dall'ordinamento  organizzativo  dell'ente,  per cui sia prevista una
retribuzione  di  posizione di importo inferiore a quella connessa al
precedente   incarico,   la   contrattazione  decentrata  integrativa
definisce  criteri  e  modalita'  per  la  disciplina  degli  effetti
economici derivanti dal conferimento del nuovo incarico.
    2.   Con  effetto  dalla  data  di  sottoscrizione  del  presente
C.C.N.L.,  all'art.  4,  comma  1,  del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999
l'elenco   delle  materie  affidate  alla  contrattazione  collettiva
decentrata integrativa e' integrato come segue:
    "h) criteri e modalita' per la disciplina degli effetti economici
derivante  dal  conferimento  al  dirigente  di un nuovo incarico, in
presenza  di  processi  di riorganizzazione, per cui sia prevista una
retribuzione  di  posizione di importo inferiore a quella connessa al
precedente incarico".
    3.  La  disciplina del comma 1 non trova applicazione nei casi di
affidamento  al  dirigente  di  un nuovo incarico con retribuzione di
posizione  inferiore  a  seguito  di valutazione complessiva negativa
sull'espletamento  del precedente incarico, ai sensi dell'art. 14 del
C.C.N.L.  del 23 dicembre 1999, e di passaggio del dirigente ad altro
ente per effetto di trasferimento o delega di funzioni od attivita'.
    4.  Nell'ipotesi  prevista  dal  comma  1,  in  alternativa  alla
garanzia prevista dallo stesso comma, sussistendone le condizioni, il
dirigente  puo' avvalersi delle dimissioni per giusta causa, ai sensi
dell'art.  2119  del  codice  civile,  o  richiedere  la  risoluzione
consensuale  del  rapporto di lavoro, secondo le previsioni dell'art.
17 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.
                               Art. 5.
                        Congedi dei genitori
    1.  Ai  dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia
di tutela della maternita' contenute nel decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, nonche' le specifiche previsioni contenute nel presente
articolo.
    2.  In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque
i  mesi  di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro
abbia  necessita'  di  un  periodo  di  degenza  presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere
che  il  restante  periodo  di  congedo obbligatorio post-parto ed il
periodo  ante-parto,  qualora  non  fruito,  decorra  dalla  data  di
effettivo rientro a casa del figlio.
    3.  Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 16
del   decreto   legislativo   n.  151/2001,  alla  lavoratrice  o  al
lavoratore,  anche  nell'ipotesi  di  cui  all'art.  28  dello stesso
decreto legislativo n. 151/2001, spettano l'intera retribuzione fissa
mensile,  compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato
nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile.
    4.  Nell'ambito  del  periodo  di  astensione dal lavoro previsto
dall'art.  32,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo n.
151/2001,  per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi
i  genitori  e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie,
sono  valutati  ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti
per  intero,  con  riferimento anche alla retribuzione di posizione e
quella  di  risultato  nella misura in cui l'attivita' svolta risulti
comunque valutabile.
    5.  Successivamente  al periodo di astensione di cui al comma 4 e
fino  al  terzo  anno,  nei  casi  previsti  dall'art. 47 del decreto
legislativo  n.  151/2001,  alle  lavoratrici  madri ed ai lavoratori
padri  sono  riconosciuti  trenta  giorni per ciascun anno, computati
complessivamente  per  entrambi  i  genitori,  di  assenza retribuita
secondo le modalita' di cui al precedente comma 4.
    6.  I  periodi  di  assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel
caso  di  fruizione  continuativa,  comprendono  anche  gli eventuali
giorni  festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita'
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
    7.  Ai  fini  della  fruizione,  anche frazionata, dei periodi di
astensione  dal  lavoro,  di  cui  all'art.  32, comma 1, del decreto
legislativo  n.  151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano  la  relativa  domanda,  con  la indicazione della durata,
all'ente  di  appartenenza almeno quindici giorni prima della data di
decorrenza  del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata
anche  a  mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia
assicurato  comunque  il  rispetto  del  termine  minimo  di quindici
giorni.  Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione.
    8.  In  presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che  rendono  oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina
di cui al precedente comma 7, la domanda puo' essere presentata entro
le  quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
    9.  In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all'art.
39  del  decreto  legislativo  n.  151/2001 sono raddoppiati e le ore
aggiuntive  rispetto  a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.
39 possono essere utilizzate anche dal padre.
                               Art. 6.
                      Congedi per la formazione
    1.  I  congedi  per  la  formazione  dei  dirigenti, disciplinati
dall'art.  5  della  legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate
esigenze di servizio.
    2.  Ai  dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
con  anzianita'  di  servizio  di almeno cinque anni presso lo stesso
ente,  possono  essere concessi a richiesta congedi per la formazione
nella  misura percentuale massima del 10% del personale con qualifica
dirigenziale   in   servizio,   con   rapporto   di  lavoro  a  tempo
indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
    3.  Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti
interessati  ed  in  possesso  della  prescritta  anzianita',  devono
presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente
l'indicazione  dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della
data  di  inizio  e  della durata prevista della stessa. Tale domanda
deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle
attivita' formative.
    4.  Le  domande  vengono  accolte secondo l'ordine progressivo di
presentazione,  nei  limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina
dei commi 5 e 6.
    5.  L'ente puo' non concedere i congedi formativi di cui al comma
1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
      a)  il  periodo  previsto di assenza superi la durata di undici
mesi consecutivi;
      b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e
la funzionalita' dei servizi.
    6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici
con  l'interesse  formativo del dirigente, qualora la concessione del
congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del
servizio,  non  risolvibile  durante  la  fase di preavviso di cui al
comma  2,  l'ente puo' differire la fruizione del congedo stesso fino
ad un massimo di sei mesi.
    7.  Al  dirigente durante il periodo di congedo si applica l'art.
5,  comma  3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita' previsto
dallo  stesso  art.  5,  relativamente  al  periodo di comporto, alla
determinazione   del   trattamento   economico,   alle  modalita'  di
comunicazione  all'ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni
contenute   nell'art.  20  del  C.C.N.L.  del  10 aprile  1996,  come
integrato dall'art. 9 del presente C.C.N.L.
                               Art. 7.
               Congedi per eventi e cause particolari
    1. I dirigenti hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi
e cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000.
    2.  Per  i  casi  di  decesso del coniuge, di un parente entro il
secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art. 4 della
legge  n. 53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina
contenuta  nell'art.  18,  comma  1,  secondo alinea del C.C.N.L. del
10 aprile  1996;  la stabile convivenza e' accertata sulla base della
certificazione anagrafica presentata dal dirigente.
    3.  Resta  confermata  la  disciplina  delle  assenze  retribuite
contenuta nell'art. 18 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996.
                               Art. 8.
                    Compensi per ferie non godute
    1.  Il  comma  11 dell'art. 17 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 e'
sostituito dal seguente:
    "11.  In  caso  di indifferibili esigenze di servizio o personali
che  non  abbiano  reso  possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno,  le  ferie  dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno  successivo.  In caso di esigenze di servizio assolutamente
indifferibili,  tale  termine  puo'  essere  prorogato fino alla fine
dell'anno successivo".
    2.  Allo  stesso  art.  17  del  C.C.N.L. del 10 aprile 1996 sono
aggiunti i seguenti commi 14 e 15:
    "14.  Nei  casi  di  ferie  non godute nel rispetto della vigente
disciplina   contrattuale,  l'entita'  del  compenso  sostitutivo  da
corrispondere  al  dirigente  per  ogni  giornata e' determinata, con
riferimento  all'anno  di  mancata  fruizione,  prendendo  a  base di
calcolo  lo  stipendio  tabellare  e  la retribuzione di posizione in
godimento  nonche'  la  retribuzione  individuale  di anzianita', ove
acquisita, e l'eventuale maturato economico annuo di cui all'art. 35,
comma  1, lettera b), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996. Per il periodo
antecedente  alla  scadenza  del  termine di cui all'art. 1, comma 3,
sono  prese  a  base  di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennita'
integrativa speciale e la retribuzione di posizione in godimento;
    15.  Nell'ipotesi  di mancata fruizione delle quattro giornate di
riposo  di  cui  al  comma  4,  il trattamento economico e' lo stesso
previsto per i giorni di ferie".
                               Art. 9.
      Integrazione della disciplina delle assenze per malattia
    1.  Dopo  il comma 1 dell'art. 20 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996
e' inserito il seguente comma 1-bis:
    "1-bis.  In  caso  di  patologie  gravi  che  richiedano  terapie
salvavita,  come  ad  esempio l'emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai
fini  della  presente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni
di  assenza  per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o
di  day  hospital  nonche'  i  giorni  di  assenza dovuti alle citate
terapie,  debitamente  certificati dalla competente azienda sanitaria
locale  o  struttura convenzionata. In tali giornate, il dirigente ha
diritto  in  ogni  caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6,
lettera a)".
                              Art. 10.
                      Trattamento di trasferta
    1.  Il comma 12 dell'art. 35 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 e'
sostituito dal seguente:
    "12. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni
del presente articolo con le seguenti modifiche:
      l'indennita'  di  trasferta  di  cui al comma 2, lettera a), e'
aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma 7;
      i  rimborsi  dei  pasti  di  cui  al  comma 5 sono incrementati
del 30%.
    Gli  enti  integrano  le  percentuali di cui al presente comma in
armonia  con  i  criteri  stabiliti  dalle  norme  che disciplinano i
trattamenti  di  trasferta  all'estero  del  personale  civile  delle
amministrazioni dello Stato".
                              Art. 11.
                      Previdenza complementare
    1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo
nazionale  di pensione complementare ai sensi del decreto legislativo
n.  124/1993,  della  legge  n.  335/1995,  della legge n. 449/1997 e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,  dell'Accordo  quadro
nazionale  in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare  per  i  dipendenti  pubblici  del  29 luglio 1999, del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 20 dicembre
1999.
    2.  Al  fine  di  garantire  un numero di iscritti piu' ampio che
consenta  di  minimizzare  le  spese di gestione, le parti competenti
potranno  definire  l'istituzione  di  un  Fondo pensione unico con i
lavoratori  appartenenti  al  comparto della Sanita', a condizione di
reciprocita'.
    3.  Il  Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del
predetto  accordo  quadro  e  si  costituisce  secondo  le  procedure
previste  dall'art.  13 dello stesso accordo. Le parti concordano che
la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da
destinare  al  predetto  Fondo  sia  determinata nella misura dell'1%
dell'ammontare   dei   compensi  presi  a  base  di  calcolo  per  la
determinazione del Trattamento di fine rapporto di lavoro (T.F.R.).
                              Art. 12.
                          Patrocinio legale
    1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi  l'apertura  di un procedimento di responsabilita' civile o
penale   nei   confronti  di  un  suo  dirigente  per  fatti  o  atti
direttamente  connessi  all'espletamento  delle funzioni attribuite e
all'adempimento  dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio carico, a
condizione  che  non  sussista  conflitto di interessi, ogni onere di
difesa  sin  dall'apertura  del  procedimento,  facendo  assistere il
dirigente da un legale di comune gradimento.
    2.  In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi
con  dolo  o  colpa  grave,  l'ente ripetera' dal dirigente tutti gli
oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
    3.  La  disciplina  del  presente  articolo  non  si  applica  ai
dirigenti   assicurati   ai   sensi  dell'art.  7  del  C.C.N.L.  del
27 febbraio 1997.
                              Art. 13.
                     Conciliazione ed arbitrato
    1.  Ferma  restando,  in  ogni  caso,  la possibilita' di ricorso
giurisdizionale,  avverso gli atti applicativi dell'art. 27, commi 1,
2  e 3 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, il dirigente puo' attivare le
procedure  di  conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal
contratto  collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed
arbitrato,   ai  sensi  degli  articoli  56,  65  e  66  del  decreto
legislativo n. 165/2001, sottoscritto in data 23 gennaio 2001.
    2.  Il  dirigente,  ove  non  ritenga giustificata la motivazione
fornita  dall'ente  o  nel caso in cui tale motivazione non sia stata
indicata   contestualmente   alla  comunicazione  del  recesso,  puo'
ricorrere  all'arbitro  di cui all'art. 2 del C.C.N.Q. del 23 gennaio
2001,  nel  rispetto  delle  modalita', delle procedure e dei termini
stabiliti negli articoli 3 e 4 dello stesso contratto quadro.
    3.  Ove  si  pervenga  alla  conciliazione, ai sensi dell'art. 4,
comma   5,   del  C.C.N.Q.  del  31 gennaio  2001,  e  in  tale  sede
l'amministrazione  si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto
prosegue senza soluzione di continuita'.
    4.  Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso,
dispone  a  carico  dell'amministrazione una indennita' supplementare
determinata,   in  relazione  alla  valutazione  dei  fatti  e  delle
circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso
maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un
massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilita'.
    5.   L'indennita'   supplementare   di   cui   al   comma   4  e'
automaticamente  aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra
i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
      7   mensilita'   in  corrispondenza  del  cinquantunesimo  anno
compiuto;
      6    mensilita'   in   corrispondenza   del   cinquantesimo   e
cinquantaduesimo anno compiuto;
      5   mensilita'   in   corrispondenza   del  quarantanovesimo  e
cinquantatreeesimo anno compiuto;
      4   mensilita'   in   corrispondenza   del   quarantottesimo  e
cinquantaquattresimo anno compiuto;
      3   mensilita'   in   corrispondenza  del  quarantasettesimo  e
cinquantacinquesimo anno compiuto;
      2   mensilita'   in   corrispondenza   del  quarantaseiesimo  e
cinquantaseiesimo anno compiuto.
    6.  Nelle mensilita' di cui ai commi 4 e 5 e' ricompresa anche la
retribuzione di posizione in godimento del dirigente.
    7.  In  caso  di  accoglimento del ricorso, l'amministrazione non
puo'  assumere  altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal
ricorrente,  per  un  periodo  corrispondente al numero di mensilita'
riconosciute dal collegio ai sensi dei commi 4 e 5.
    8.   Il   dirigente  il  cui  licenziamento  sia  stato  ritenuto
ingiustificato  dall'arbitro,  per  un  periodo  pari  ai mesi cui e'
correlata  la  determinazione  dell'indennita'  supplementare  e  con
decorrenza   dalla  pronuncia  del  collegio,  puo'  avvalersi  della
disciplina  di  cui  all'art. 31, comma 10, del C.C.N.L. stipulato il
10 aprile  1996,  senza  obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il
trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un
numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
                              Art. 14.
             Tutela del dirigente in distacco sindacale
    1.  Al  dirigente  che usufruisce dei distacchi di cui all'art. 5
del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni
compete:
      a) lo stipendio tabellare;
      b) la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
      c)  la  retribuzione  di  posizione corrispondente all'incarico
attribuito al momento del distacco o altra di pari valenza in caso di
rideterminazione   degli   uffici   dirigenziali  successivamente  al
distacco;
      d)  il  maturato  economico  annuo di cui all'art. 35, comma 1,
lettera b), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, se attribuito;
      e) la retribuzione di risultato nella misura media prevista dal
singolo ente.
                              Art. 15.
                   Conferma discipline precedenti
    1.  Nei confronti del personale dirigente degli enti del comparto
delle   regioni   e   delle   autonomie  locali  continua  a  trovare
applicazione  la  disciplina  degli  articoli  1  e  2 della legge n.
336/1970  e  successive modificazioni e integrazioni; in particolare,
il   previsto   incremento   di   anzianita'   viene   equiparato  ad
una maggiorazione  della  retribuzione individuale di anzianita' pari
al 2,50% dello stipendio tabellare, per ogni biennio considerato o in
percentuale  proporzionalmente  ridotta,  per  periodi  inferiori  al
biennio.  Fino  alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 3,
la  nozione di stipendio tabellare ricomprende anche la distinta voce
della integrativa speciale.
                              Art. 16.
                            Norma finale
    1.  Rimangono  in  vigore  tutte  le  clausole  del titolo IV del
C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, relative al trattamento economico, non
modificate dal presente contratto di rinnovo.