Art. 13
           Deleghe a favore delle organizzazioni sindacali
   1.  I  dipendenti  hanno  facolta'  di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione  sindacale  da loro prescelta, per la riscossione
di  una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali  nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'ENEA a cura del
dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.
   2.  La  delega  ha  effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
   3.  Il  dipendente  puo'  revocare  in qualsiasi momento la delega
rilasciata  ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'ENEA  e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della
revoca  decorre  dal  primo  giorno  del  mese successivo a quello di
presentazione della stessa.
   4.   Le   trattenute   devono   essere   operate  dall'ENEA  sulle
retribuzioni  dei  dipendenti  in  base  alle deleghe ricevute e sono
versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo
modalita' concordate con l'ENEA.
   5.  L'ENEA e' tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi  del  personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.