Art. 18
            Trattamento economico-normativo del personale
               con rapporto di lavoro a tempo parziale
   1.  Il  trattamento  economico  anche accessorio del personale con
rapporto   di   lavoro   a  tempo  parziale,  e'  proporzionale  alla
prestazione  lavorativa.  La  contrattazione integrativa stabilisce i
criteri  per  l'attribuzione  ai  dipendenti  a  tempo  parziale  dei
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione  di  progetti  nonche'  di altri istituti non collegati
alla  durata  della  prestazione  lavorativa  ed applicabili anche in
misura  non  frazionata  e  non  direttamente proporzionale al regime
orario   adottato.   Al  ricorrere  delle  condizioni  di  legge,  al
lavoratore  a  tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte
di famiglia.
   2.  I  dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero  di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno
ai  sensi  dell'art.  19  del  CCNL  del personale ENEA "Area tecnico
amministrativa"   quadriennio   normativo   1994-1997   stipulato  il
4/8/1997;  il  relativo  trattamento  economico  e'  commisurato alla
durata  della  prestazione  lavorativa. I lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato
alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
   3.   Il   personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale
orizzontale e' escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, ne'
puo' fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario
di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
   4.  Il  personale  con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale  puo'  essere  chiamato  a svolgere prestazioni di lavoro
supplementare, di cui all'art.1, co.2, lett. e) del d. lgs. n.61/2000
come  modificato  dal  D.  Lgs  n.  100/2001,  nella  misura  massima
stabilita  dall'art.  3,  c. 2, dello stesso decreto legislativo e in
ogni  caso  con il consenso del lavoratore interessato. Il ricorso al
lavoro  supplementare e' ammesso per specifiche e comprovate esigenze
organizzative  o in presenza di particolari situazioni di difficolta'
organizzative  derivanti  da  concomitanti  assenze  di personale non
prevedibili ed improvvise.
   5.  Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari   alla   retribuzione  oraria  corrispondente  alla  nozione  di
"retribuzione  complessiva mensile" di cui all'art. 60, maggiorata di
una  percentuale  pari  al  15%. I relativi oneri sono a carico delle
risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
   6.  Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale
sono  consentite  prestazioni  di  lavoro  straordinario in eccedenza
all'orario  di  lavoro  normale.  Trova applicazione, in particolare,
l'art.  3,  commi  5  e  8,  del  D.  Lgs.  n. 61/2000, modificato ed
integrato dal D. Lgs. n. 100/2001.
   7.  Le  ore  di  lavoro  straordinario  di  cui  al  comma  6 sono
retribuite  nella stessa misura stabilita per le ore di straordinario
dei dipendenti a tempo pieno.
   8. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato
dalle  disposizioni  dell'art.  8  della  legge 554/1988 e successive
modificazioni ed integrazioni.