Art. 19
                   Assunzioni a tempo determinato
   1.  Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione
a tempo determinato.
   2.  A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per
il  personale  assunto  a tempo indeterminato, compatibilmente con la
durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
   a)  le  ferie  maturano  in  proporzione  alla durata del servizio
prestato;
   b)  in caso di assenza per malattia o infortunio, si applicano gli
artt.  35  e  36;  i  periodi  di  trattamento  intero o ridotto sono
stabiliti  in  misura proporzionale secondo i criteri di cui all'art.
25, comma 5 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa"
quadriennio  normativo  1994-1997  stipulato il 04/08/1997, salvo che
non  si  tratti  di  periodo  di  assenza  inferiore  a  due mesi; il
trattamento  economico  non  puo'  comunque  essere  erogato oltre la
cessazione  del  rapporto  di lavoro; il periodo di conservazione del
posto  e'  pari  alla  durata  del  contratto e non puo' in ogni caso
superare  il  termine  massimo  fissato  dall'art.  25  del  CCNL del
personale  ENEA  "Area  tecnico amministrativa" quadriennio normativo
1994-1997 stipulato il 04/08/1997;
   c)  possono  essere  concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze  fino  a  un  massimo  di  10  giorni complessivi in ragione
d'anno,  proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti
solo  in  caso  di matrimonio ai sensi dell'art. 21, comma 2 del CCNL
del   personale   ENEA   "Area  tecnico  amministrativa"  quadriennio
normativo  1994-1997  stipulato il 04/08/1997 ovvero in caso di lutto
ai sensi dello stesso art. 21, comma 1, secondo alinea;
   d) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal
lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori
dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.
   3.  Il  servizio prestato a tempo determinato e' titolo valutabile
ai  fini  della  formazione delle graduatorie relative alle procedure
concorsuali per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.
   4.  Il contingente del personale da assumere con contratto a tempo
determinato,  ai  sensi  dell'art.  10,  c. 7 del d. lgs. 6 settembre
2001, n. 368, - con esclusione delle fattispecie escluse dal campo di
applicazione  del  predetto  decreto legislativo, di quelle esenti da
limitazioni  quantitative,  nonche'  delle ipotesi di cui allo stesso
art.  10,  c.  7  -  non puo' superare, a livello di ente, il 10% dei
posti di organico.