Art. 2
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
   1.  Il  presente  contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998- 31
dicembre  2001 per la parte normativa ed e' valido da1 1 gennaio 1998
fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
   2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data
di  stipulazione,  salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'Agenzia   da'   immediata   comunicazione   all'ENEA  dell'avvenuta
stipulazione.
   3.  Gli  istituti  a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato  ed  automatico  sono  applicati  dall'ENEA entro 30 giorni
dalla data di stipula del presente CCNL.
   4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In   caso   di   disdetta,  le  disposizioni  contrattuali  rimangono
integralmente  in  vigore  fino  a  quando  non  siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
   5.  Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
   6.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre
mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti   dell'ENEA  sara'  corrisposta  la  relativa  indennita',
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23
luglio  1993.  Per  l'erogazione  di  detta  indennita' si applica la
procedura dell'art. 48 del D.lgs. n. 165/2001.
   7.  In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica  da  corrispondere,  ulteriore  punto  di  riferimento  del
negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione
programmata  e  quella  effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.