Art. 21 Disciplina sperimentale del telelavoro 1. L'ENEA potra' realizzare progetti di telelavoro, con le modalita' previste dall'accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall'accordo stesso. 2. La contrattazione integrativa potra' disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze dell'ENEA e dei lavoratori interessati e in particolare le materie di cui all'art.3, comma 5, dell'accordo quadro sopracitato.