Art. 21
               Disciplina sperimentale del telelavoro
   1.  L'ENEA  potra'  realizzare  progetti  di  telelavoro,  con  le
modalita'  previste  dall'accordo quadro nazionale sottoscritto il 23
marzo  2000,  ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto
dall'accordo stesso.
   2.  La  contrattazione integrativa potra' disciplinare gli aspetti
strettamente   legati   alle  specifiche  esigenze  dell'ENEA  e  dei
lavoratori  interessati e in particolare le materie di cui all'art.3,
comma 5, dell'accordo quadro sopracitato.