Art. 22
             Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
   1.  Nel  rispetto  dei  divieti  posti  dalla  vigente  disciplina
legislativa,   l'ENEA,   per  soddisfare  esigenze  a  carattere  non
continuativo  e/o  a  cadenza  periodica, o collegate a situazioni di
urgenza  non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso
le modalita' di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D. Lgs.
n.   165/2001,  puo'  stipulare  contratti  di  fornitura  di  lavoro
temporaneo.
   2.   Il  ricorso  al  lavoro  temporaneo  deve  essere  improntato
all'esigenza  di contemperare l'efficienza operativa e l'economicita'
di  gestione.  In  nessun  caso  il  ricorso alla fornitura di lavoro
temporaneo   puo'  essere  utilizzato  per  sopperire  stabilmente  e
continuativamente  a  carenze  di  organico,  ovvero  per prestazioni
lavorative riconducibili ai livelli 3, 9, 9.1, 9.2.
   3. L'ENEA puo' utilizzare lavoratori con contratto di fornitura di
lavoro  temporaneo,  secondo  la  disciplina  del presente contratto,
senza  superare  il  tetto  del  7%,  calcolato  su base mensile, dei
lavoratori  a  tempo  indeterminato  in  servizio presso l'ENEA; tale
percentuale   e'   arrotondata,   in  caso  di  frazione,  all'unita'
superiore.
   4.  I  lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
qualora  partecipino a programmi o a progetti di produttivita' presso
l'ENEA,  hanno  titolo  a  partecipare  all'erogazione  dei  connessi
trattamenti   economici   accessori.   La  contrattazione  collettiva
decentrata    integrativa,    in   relazione   alle   caratteristiche
organizzative  dell'ENEA,  determina specifiche condizioni, criteri e
modalita' per la corresponsione di tali trattamenti accessori.
   5.  L'ENEA  provvede  alla tempestiva informazione e consultazione
dei  soggetti  sindacali  di cui all'art. 10, comma 1 sul numero, sui
motivi,  sul  contenuto,  anche  economico, sulla durata prevista dai
contratti  di  lavoro  temporaneo  e  sui relativi costi. Nei casi di
motivate  ragioni  d'urgenza  l'ENEA  fornisce  l'informazione in via
successiva,  comunque  non  oltre  i  cinque  giorni  successivi alla
stipulazione  dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma
4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
   6. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a
partecipare,  presso  l'ENEA,  alle  assemblee,  indette dai soggetti
sindacali  di  cui  all'art.  10  dell'accordo  collettivo  quadro in
materia  di  aspettative  e  permessi  sindacali  del  7.8.1998,  che
riguardino  la generalita' dei dipendenti. I lavoratori utilizzano le
ore  previste  dallo  specifico contratto collettivo delle imprese di
fornitura di lavoro temporaneo.
   7.  Entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  l'ENEA fornisce ai
soggetti   sindacali   di   cui  all'art.  10,  comma  1  e  all'ARAN
informazioni  sull'andamento  a consuntivo, nell'anno precedente, del
numero,  dei  motivi,  della  durata  e  degli oneri dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo stipulati.