Art. 23
               Forme contrattuali flessibili di lavoro
   1.  In  coerenza  con  le  proprie esigenze istituzionali ed in un
quadro  di  trasparenza gestionale, l'ENEA persegue l'obiettivo della
maggiore  possibile  razionalizzazione  dell'uso  degli  istituti  di
flessibilita'  del  lavoro di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001  con  riferimento ai fini, ai contenuti ed alle modalita' di
applicazione di ciascun istituto.
   2.  Possono  essere  attivate,  anche  a  richiesta  dei  soggetti
sindacali  di  cui  all'art.  10,  comma  1  forme  di monitoraggio e
proposta sull'utilizzo degli istituti di flessibilita' assicurando, a
tal fine, la programmazione di due incontri ogni anno.