Art. 24
                          Periodo di prova
   1.  Il  dipendente  assunto  in  servizio a tempo indeterminato e'
soggetto  ad  un  periodo  di  prova  la cui durata e' stabilita come
segue:
   a) 3 mesi per il personale del livello professionale 3
   b) 6 mesi per il restante personale.
   2.  Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del
servizio effettivamente prestato.
   3.  Il  periodo  di  prova  e'  sospeso  nei  casi  di assenza per
malattia, di astensione obbligatoria e negli altri casi espressamente
previsti dalla legge. In caso di malattia durante il periodo di prova
il  dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo  di 6 mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto,
fatta  salva  diversa  motivata  determinazione  dell'ENEA,  anche in
relazione  a  quanto previsto dall'art. 25 commi 5bis e 5ter del CCNL
del   personale   ENEA   "Area  tecnico  amministrativa"  quadriennio
normativo  1994-1997  stipulato  il  4  agosto  1997. Nell'ipotesi di
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova
applicazione l'art. 36.
   4.  Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma  3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dipendenti non in prova.
   5.  Decorsa  la  meta'  del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo'  recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso  ne'  di  corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva  del
preavviso,  fatti  salvi  i casi di sospensione di cui al comma 3. Il
recesso dell'ENEA deve essere motivato.
   6.  Decorso  il  periodo  di prova senza che il rapporto sia stato
risolto,  il  dipendente  si  intende  confermato  in servizio con il
riconoscimento  dell'  anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
   7.  In  caso  di  recesso,  la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio  compresi  i  ratei della
tredicesima  mensilita'  maturati.  Spetta  altresi' al dipendente la
retribuzione  corrispondente  alle  giornate  di ferie maturate e non
godute.
   8.  Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
   9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che
sia   vincitore   di   concorso   pubblico   presso  l'ENEA  o  altra
amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla
conservazione  del  posto  senza  retribuzione, e, in caso di mancato
superamento  della  prova,  o  per  recesso  dello stesso dipendente,
rientra, a domanda, nel profilo di provenienza.
   10.  Durante  il  periodo  di prova l'ENEA adotta, ove necessarie,
iniziative  per la formazione del personale neoassunto. Il dipendente
puo'  essere  destinato  in  successione  di tempo a piu' attivita' o
servizi,  ferma restando la sua utilizzazione nelle attivita' proprie
del profilo e/o livello di appartenenza.
   11. Il periodo di prova di cui al comma 1 e' dimezzato nel caso in
cui  il  vincitore  di concorso, assunto a tempo indeterminato, abbia
prestato  servizio  nell'ENEA,  senza interruzione, da almeno 12 mesi
nel  medesimo  profilo  e in livello pari o superiore con contratto a
tempo determinato.