Art. 25
                         Lavoratori disabili
   1.   Al   fine   di  valorizzare  pienamente  la  capacita'  e  le
potenzialita'  dei  lavoratori  disabili,  l'ENEA,  nell'ambito delle
forme  di  partecipazione  di cui all'art. 9. individua e realizza le
iniziative  per  una corretta attuazione della disciplina della legge
n.68/2000  anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della
legge n.104/1992 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
   2.  Nei  confronti  dei dipendenti che si trovino nelle condizioni
descritte  nella  legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione
le  agevolazioni  di  cui  agli  artt. 21 e 33 della legge medesima e
successive  modificazioni,  secondo  gli  accertamenti previsti dalla
stessa.