Art. 26
         Mutamento di mansioni per inidoneita' psico-fisica
   1.  Nei  confronti  del  dipendente riconosciuto non idoneo in via
permanente   allo   svolgimento   dei  compiti  del  proprio  profilo
professionale,   l'ENEA  non  puo'  procedere  alla  risoluzione  del
rapporto  di  lavoro  per inidoneita' fisica o psichica prima di aver
esperito  ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al
servizio  impiegandolo  in altro profilo riferito allo stesso livello
di    inquadramento    assicurando    un    adeguato    percorso   di
riqualificazione.
   2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato,
il  dipendente  puo'  essere  impiegato  in  un  profilo di categoria
immediatamente inferiore.
   3.  I  posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale
applicazione  della  disciplina  del  comma  2, sono prioritariamente
destinati  alla  ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della
medesima disciplina.
   4. Nel caso di destinazione ad un livello inferiore, il dipendente
ha   diritto   al   mantenimento  del  trattamento  retributivo,  non
riassorbibile,  della  posizione economica di provenienza, ove questa
sia piu' favorevole.
   5.  Nel  caso  in cui detto personale non possa essere ricollocato
nell'ambito dell'ENEA con le modalita' previste dai commi precedenti,
si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 27.