Art. 27
                     Passaggio diretto ad altre
             amministrazioni del personale in eccedenza
   1.  In  relazione  a  quanto  previsto  dall'art. 33, comma 6, del
d.lgs.  n.  165/2001,  conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello  stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto
del  personale  dichiarato in eccedenza ad altri enti e di evitare il
collocamento  in  disponibilita'  del personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell'ambito dell'ENEA, quest'ultimo comunica a
tutti  gli  enti  o amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.
lgs.  165/2001 presenti a livello provinciale, regionale e nazionale,
l'elenco  del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo
professionale   richiedendo   la  loro  disponibilita'  al  passaggio
diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
   2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora
interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entita' dei
posti,  per  categoria  e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione
organica   per   i  quali,  tenuto  conto  della  programmazione  dei
fabbisogni,  sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in
eccedenza.
   3.  I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza
che   possono   indicare   le  relative  preferenze  e  chiederne  le
conseguenti   assegnazioni;   con   la  specificazione  di  eventuali
priorita';   l'ENEA  dispone  i  trasferimenti  nei  quindici  giorni
successivi alla richiesta.
   4.  Qualora  si  renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti
allo  stesso  posto,  L'ENEA  forma  una  graduatoria  sulla base dei
seguenti criteri:
   a) dipendenti portatori di handicap;
   b) dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
   c)  situazione  di  famiglia,  privilegiando  il maggior numero di
familiari a carico;
   d)    maggiore    anzianita'   lavorativa   presso   la   pubblica
amministrazione;
   e)  particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari
e  dei  conviventi  stabili;  la  stabile  convivenza,  nel  caso qui
disciplinato  e  in  tutti  gli  altri  casi  richiamati nel presente
contratto,  e'  accertata  sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dipendente;
   f) presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
   La   ponderazione   dei   criteri   viene   definita  in  sede  di
contrattazione integrativa.
   5.   L'ENEA   attiva   nei   confronti   del  personale  messo  in
disponibilita'   le   iniziative   di  incentivazione,  formazione  e
riqualificazione  utili  per favorirne la ricollocazione, nell'ambito
delle risorse e dei piani formativi dello stesso ENEA.