Art. 29
              Modifiche e integrazioni alla disciplina
             sull'orario di lavoro e sullo straordinario
   1.  L'art.  13,  comma 6 del CCNL del personale ENEA "Area Tecnico
Amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997
e' sostituito dal seguente:
   "6.  La  distribuzione  dell'orario  di  lavoro  e'  improntata ai
seguenti criteri di flessibilita':
   a)  utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
rendano  concreta  una  gestione  flessibile  dell'organizzazione del
lavoro  e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione della
prestazione   lavorativa;   i   diversi   sistemi   di  articolazione
dell'orario di lavoro possono anche coesistere;
   b)   ricorso   alla   programmazione   di   calendari   di  lavoro
plurisettimanali  e  annuali  con orari superiori o inferiori alle 37
ore   settimanali   nel  rispetto  del  monte  ore  complessivo,  con
particolare  riguardo  alle  tipologie  di  orario da adottare per lo
svolgimento  delle  attivita'  fuori  sede  e  in  caso di temporanea
chiusura di strutture;
   c)  orario  flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di
anticipare  o  posticipare  l'orario  di  inizio  o  di  uscita  o di
avvalersi  di  entrambe  le  facolta',  limitando  al nucleo centrale
dell'orario  la  contemporanea  presenza  in  servizio  di  tutto  il
personale addetto alla medesima struttura;
   d)  particolari  forme  di  flessibilita'  purche' compatibili con
l'organizzazione  degli  uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti
in  situazioni  di  svantaggio  personale,  sociale e familiare e dei
dipendenti  impegnati  in  attivita'  di  volontariato ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266;
   2.   L'art.   13   del  CCNL  del  personale  ENEA  "Area  Tecnico
Amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997
e' integrato dal seguente:
   "12.  Al  personale  adibito  a regimi d'orario articolati su piu'
turni  o  coinvolto  in  sistemi  d'orario  comportanti significative
oscillazioni  degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei
servizi   all'utenza  e/o  comprendenti  particolari  gravosita',  e'
applicata,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto
integrativo,   una  riduzione  d'orario  a  36  ore  settimanali.  La
riduzione  puo'  realizzarsi  alla  condizione che, in armonia con le
premesse,  il  relativo  costo  sia  fronteggiato  con  proporzionali
riduzioni  di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli
assetti  organizzativi  che  portino  all'autofinanziamento. Le parti
verificheranno  e converranno sulle modalita' di applicazione a tutto
il personale delle modifiche legislative che dovessero intervenire in
materia".
   3.   L'art.   14   del  CCNL  del  personale  ENEA  "Area  Tecnico
Amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997
e' integrato dai seguenti:
   "11.bis.  Anche nei casi di deroga di cui al precedente comma 11 -
fatta  eccezione per le attivita' correlate a situazioni di emergenza
o  a  problemi  di  sicurezza, nonche' per le attivita' connesse agli
organi  istituzionali  ed alle strutture di alta direzione - non sono
comunque  autorizzabili prestazioni di lavoro straordinario superiori
ad un limite massimo di 200 ore annue individuali".
   4.  La  disciplina  relativa allo straordinario di cui all'art. 14
del CCNL del personale ENEA "Area Tecnico Amministrativa" quadriennio
normativo  1994-1997  stipulato  il  4/8/1997  non  si  applica  alle
prestazioni   di  lavoro  straordinario  o  di  lavoro  supplementare
compensate  con l'emolumento sostitutivo di cui all'art. 65, comma 2,
lett. g) previsto per i livelli 9, 9.1 e 9.2.