Art. 30
                        Conto ore individuale
   1.  Qualora  il  dipendente  ne faccia richiesta, le ore di lavoro
straordinario  autorizzate  secondo l'ordinamento ENEA possono essere
accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di
ore  equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di
riposi  compensativi  pari  alle corrispondenti giornate lavorative o
frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative.
   2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti
vengono  conteggiati  e  devono  essere  fruiti  entro  il  trimestre
successivo.
   3.  Ove  sussistano  improrogabili  esigenze organizzative che non
consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le
ore di lavoro straordinario saranno retribuite.
   4.  La  disciplina di cui al presente articolo non si applica alle
prestazioni   di  lavoro  straordinario  o  di  lavoro  supplementare
compensate  con  il compenso sostitutivo di cui all'art. 65, comma 2,
lett. g).
   5.   Ulteriori  criteri  generali  per  la  fruizione  dei  riposi
compensativi possono essere oggetto di contrattazione integrativa.