Art. 34
                Disposizioni comuni sulle aspettative
   1.  Il  dipendente  non  puo'  usufruire  continuativamente di due
periodi  di aspettativa, o di congedo non retribuito, anche richiesti
per  motivi  diversi,  se  tra essi non intercorrano almeno 4 mesi di
servizio  attivo. La presente disposizione non si applica nei casi di
aspettativa  per  cariche  pubbliche  elettive e per volontariato, di
distacchi  sindacali,  di  assenza o aspettativa ai sensi della legge
1204/1971  e  in  applicazione  di  quanto  previsto  dalla  legge n.
53/2000.
   2.  L'ENEA , qualora accerti durante il periodo di aspettativa che
sono  venuti  meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
invita  il  dipendente  a riprendere servizio nel termine di quindici
giorni.  Il  dipendente,  per  le stesse motivazioni, puo' riprendere
servizio di propria iniziativa.
   3.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto, senza diritto ad alcuna
indennita'  sostitutiva  di  preavviso,  nei confronti del dipendente
che,  salvo  casi  di  comprovato  impedimento,  non  si presenti per
riprendere  servizio  alla  scadenza del periodo di aspettativa o del
termine di cui al comma 2.