Art. 37
                      Congedi per la formazione
   1.  I  congedi  per  la  formazione  dei  dipendenti, disciplinati
dall'art.5  della  legge  n.53/2000,  sono  concessi salvo comprovate
esigenze di servizio.
   2. Ai lavoratori, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni
presso  l'ENEA,  possono  essere  concessi a richiesta congedi per la
formazione   nella   misura   percentuale  complessiva  dell'10%  del
personale  delle diverse categorie in servizio con rapporto di lavoro
a  tempo  indeterminato;  il  numero  complessivo  dei  congedi viene
verificato  annualmente sulla base della consistenza del personale al
31  dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce
i criteri per la relativa utilizzazione.
   3.  Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati  ed  in  possesso  della  prescritta  anzianita',  devono
presentare  all'ENEA  una specifica domanda, contenente l'indicazione
dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio
e  della  durata  prevista  della  stessa.  Tale  domanda deve essere
presentata   almeno  30  giorni  prima  dell'inizio  delle  attivita'
formative.
   4.   Le   domande   vengono   accolte  in  ordine  progressivo  di
presentazione,  nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina
dei commi 5 e 6.
   5.  Al  fine  di  contemperare  le  esigenze  organizzative  delle
strutture  con  l'interesse  formativo  del  lavoratore,  qualora  la
concessione  del  congedo possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalita'  del  servizio,  l'ENEA puo' differire la fruizione del
congedo  stesso  fino  ad  un  massimo  di sei mesi. Su richiesta del
dipendente  tale  periodo  puo'  essere  piu' ampio per consentire la
utile partecipazione al corso.
   6.  Al  lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art.
5,  comma  3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita' previsto
dallo  stesso  articolo  5,  comma  3,  relativamente  al  periodo di
comporto,   alla   determinazione  del  trattamento  economico,  alle
modalita'  di  comunicazione all'ente ed ai controlli si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 25 del CCNL del personale ENEA "Area
tecnico  amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il
4/8/1997  e,  ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di
servizio, nell'art 36 del presente CCNL.
   7.   Il  lavoratore  che  abbia  dovuto  interrompere  il  congedo
formativo  ai  sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo con diritto di priorita'.