Art. 38
                          Congedi parentali
   1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in
materia  di  tutela della maternita' contenute nel D. Lgs n. 151/2001
(T.U.  di  cui  all'art.  15  della  legge n. 53/2000) che riunisce e
coordina  le  disposizioni  previste  dalla  legge n. 1204/1971, come
modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
   2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli
16  e  17  del  D. Lgs n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore,
anche  nell'ipotesi di cui all'art. 28 del D. Lgs n. 151/2001, spetta
l'intera  retribuzione  fissa  mensile  nonche'  le  quote di salario
accessorio  con  esclusione  dei  compensi per lavoro straordinario e
turnazione.
   3.  In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i  mesi  di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro
abbia  necessita'  di  un  periodo  di  degenza  presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere
che  il  restante  periodo  di  congedo obbligatorio post-parto ed il
restante  periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o
in  parte  dalla  data  di  effettivo  rientro  a casa del figlio; la
richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione
medica  dalla  quale  risulti  che  le  condizioni  di  salute  della
lavoratrice   consentono  il  rientro  al  lavoro.  Alla  lavoratrice
rientrata  al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui
all'art. 9 del D. Lgs n. 151/2001.
   4.  Nell'ambito  del  periodo  di  astensione  dal lavoro previsto
dall'art. 32, comma 1, lett. a) e lett. b) del D. Lgs n.151/2001, per
le  lavoratrici  madri  o,  in  alternativa, per i lavoratori padri i
primi trenta giorni di assenza fruibili anche in modo frazionato, non
riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' i servizio e
sono retribuiti secondo la disciplina del comma 2.
   5.  Successivamente  al  periodo di astensione di cui al comma 2 e
sino  al  compimento  del  terzo  anno  di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47, del D. Lgs n. 151/2001, alle lavoratrici madri
ed  ai  lavoratori  padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun
anno,  computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza
retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso comma 2.
   6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso
di  fruizione  continuativa,  comprendono  anche gli eventuali giorni
festivi  che  ricadano  all'interno  degli  stessi. Tale modalita' di
computo  trova  applicazione  anche nel caso di fruizione frazionata,
ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
   7.  Ai  fini  della  fruizione,  anche  frazionata, dei periodi di
astensione  dal  lavoro,  di  cui  all'art.  32,  comma 1, del D. Lgs
n.151/2001,  la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la
relativa  domanda,  con  la  indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza  di norma quindici giorni prima della data di decorrenza
del  periodo  di  astensione.  La domanda puo' essere inviata anche a
mezzo   di   raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  purche'  sia
assicurato  comunque  il  rispetto  del  termine  minimo  di quindici
giorni.  Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione.
   8.  In  presenza  di particolari e comprovate situazioni personali
che  rendano  impossibile  il  rispetto  della  disciplina  di cui al
precedente  comma  7,  la  domanda  puo'  essere  presentata entro le
ventiquattro  ore  precedenti  l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
   9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39
del  D. Lgs n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto
a  quelle  previste  dal  comma 1 dello stesso art. 39 possono essere
utilizzate anche dal padre.