Art. 39
               Congedi per eventi e cause particolari
   1.  Le  lavoratrici  e i lavoratori hanno diritto ai permessi e ai
congedi  per  eventi  e  cause particolari previsti dall'art. 4 della
legge n. 53/2000.
   2.  Per  i  casi  di  decesso  del coniuge, di un parente entro il
secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art.
4  della  legge n. 53/2000, trova, invece, applicazione la disciplina
di cui all'art 21 2o alinea del CCNL del personale ENEA "Area tecnico
amministrativa"   quadriennio   normativo   1994-1997   stipulato  il
4/8/1997.