Art. 4
                Contrattazione collettiva integrativa
   1.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge  tra i
soggetti   indicati   nell'art.10.   Essa  si  avvale  delle  risorse
dell'apposito  fondo  unico  previsto  dall'art.  64  e  persegue  la
finalita'  di incrementare la produttivita' e la qualita' dei servizi
e del lavoro nonche' di sostenere i processi di riorganizzazione e di
innovazione tecnologica e organizzativa.
   2  La  contrattazione collettiva integrativa e' strutturata su due
livelli:  il  primo  si  svolge  a livello nazionale ed il secondo si
svolge  a livello territoriale, coincidente con le aggregazioni delle
strutture  correlate  agli  ambiti di elezione delle R.S.U., evitando
duplicazioni  e  sovrapposizioni  di  materie  con  la contrattazione
integrativa di primo livello.
   3  In  sede  di  contrattazione  collettiva integrativa di livello
nazionale sono regolate le seguenti materie:
   a)  criteri  generali  relativi  alle  forme di incentivazione del
personale,  in  relazione  a  obiettivi  e  programmi  di innovazione
organizzativa,  incremento  della produttivita' e miglioramento della
qualita' del servizio, con particolare riferimento a:
   a1)  criteri  generali  di  distribuzione  della  quota di risorse
destinate ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ai
progetti e programmi e tra i gruppi e i singoli;
   a2)  criteri  generali  di  scelta  del  personale  da  adibire ai
progetti,  in  modo  funzionale  alle  priorita'  organizzative  e al
miglioramento del servizio;
   b)  criteri  generali  per la corresponsione dei compensi previsti
dall'art. 65, comma 2 lett. e), f);
   c)  linee  di  indirizzo e programmazione generale per i programmi
annuali e pluriennali delle attivita' di formazione, riqualificazione
e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalita'
ai processi di innovazione;
   d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento
dell'ambiente  di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione
e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
   e)  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili,
nonche'  i  criteri  generali  per  l'applicazione della normativa in
materia;
   f)  implicazioni  in  ordine  alla  qualita'  del  lavoro  e  alle
professionalita'  dei  dipendenti  in  conseguenza  delle innovazioni
degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
   g) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
   h)   modalita'   e  verifiche  per  l'attuazione  della  riduzione
dell'orario di lavoro di cui all'art. 29, a integrazione e nel quadro
delle disposizioni contenute nel presente CCNL;
   i) criteri generali per la determinazione delle priorita' nei casi
di  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa;
   j)  criteri generali per la istituzione e gestione delle attivita'
socio-assistenziali per il personale;
   k)  forme  di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate
nel telelavoro e dell'uso delle stesse;
   l)  iniziative  per  l'attuazione  delle  disposizioni  vigenti in
materia  di  pari  opportunita',  ivi  comprese le proposte di azioni
positive;
   m)  criteri  generali di priorita' per il trasferimento, a domanda
da  una  sede  ad altra dell'ENEA, limitatamente ai trasferimenti tra
sedi localizzate in Comuni diversi;
   n)   definizione  dei  casi  che  richiedono  la  deroga,  in  via
eccezionale  dal limite individuale massimo di 80 ore annue di lavoro
straordinario, ai sensi dell'art. 14, comma 11 del CCNL del personale
ENEA  "Area tecnico-amministrativa", quadriennio normativo 1994-1997,
stipulato il 4/8/1997;
   o)  criteri  generali  per la ripartizione delle risorse destinate
alla  corresponsione  del  compenso  per  lavoro straordinario tra le
strutture individuate dall'ordinamento ENEA.
   p)  criteri generali per le progressioni economiche nell'ambito di
ciascun livello professionale, di cui all'art. 49.
   4.  In  sede di contrattazione integrativa a livello territoriale,
sono regolate le seguenti materie:
   a)   criteri   per   l'attuazione   di   iniziative   addestrative
realizzabili  a  livello  locale  in  conseguenza  delle  innovazioni
organizzative e tecnologiche;
   b)  criteri  di  applicazione,  con  riferimento  ai  tempi e alle
modalita',   delle   normative   relative  all'igiene,  all'ambiente,
sicurezza   e   prevenzione   nei   luoghi  di  lavoro,  nonche'  per
l'attuazione  degli  adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei
dipendenti disabili;
   c)  modalita'  attuative dei criteri definiti dalla contrattazione
integrativa  collettiva  di  primo  livello,  ove  necessario  per le
caratteristiche peculiari locali;
   d)  materie  demandate  alla contrattazione integrativa di secondo
livello dalla contrattazione integrativa di primo livello, tra quelle
di   cui   al   comma   3,  evitando  in  ogni  caso  duplicazioni  o
sovrapposizioni.
   5.  Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante
le  trattative  indicati  nell'art.  14, sulle materie demandate alla
contrattazione  integrativa  non direttamente implicanti l'erogazione
di  risorse  destinate  al  trattamento economico accessorio, decorsi
senza  esito  trenta giorni, prorogabili, in accordo tra le parti, di
ulteriori 30 giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono
le rispettive prerogative e la liberta' di iniziativa.
   6.  I contratti collettivi integrativi di cui al presente articolo
non  possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal contratto
collettivo  nazionale o comportare oneri non previsti negli strumenti
di  programmazione  annuale  e  pluriennale  dell'ENEA.  Le  clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.