Art. 42 Formazione professionale 1. Le parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane e' fattore essenziale per la crescita qualitativa e quantitativa dei risultati dell'attivita' dell'ENEA. 2. Conseguentemente le parti individuano nella formazione: a) uno strumento indispensabile di aggiornamento e crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione; b) uno strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo dell'ente, i processi di mobilita', un atteggiamento propositivo nei confronti dell'innovazione tecnologica e del cambiamento nelle tecniche e strumenti gestionali. 3. L'ENEA, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, promuove e favorisce la formazione continua, l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio o di nuova assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su specifiche materie che tengano conto anche dell'evoluzione prevista delle competenze e dell'esigenza di non correlarle unicamente al profilo ed al livello di appartenenza. 4. Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza che nei bilanci dell'ENEA vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilita' dei bilanci dello stesso ente, ad almeno 1% del monte retributivo. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari. 5. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante l'attivazione di corsi teorico-pratici, di intensita' e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dallo stesso ENEA. 6. Le iniziative di formazione possono essere organizzate dall'ENEA, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalita' presenti nell'ENEA o presso altri enti, forme di collaborazione con Universita' italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Possono essere chiamati allo svolgimento dei corsi di formazione esperti italiani e stranieri. Nell'ambito delle attivita' di formazione puo' essere previsto l'invio di personale per stages presso istituzioni e industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie. 7. I programmi di formazione e di aggiornamento professionale sono definiti dall'ENEA, in attuazione delle linee di indirizzo generale oggetto di contrattazione integrativa, il quale ne informa preventivamente le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 6. 8. L'ENEA individua, in base alle esigenze tecniche, organizzative e scientifiche delle varie unita' operative o di servizio, sulla base dei criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, i dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo anche conto delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e garantendo a tutti pari opportunita' di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001, all'art. 57, lett. c). 9. Il personale che partecipa ai corsi di formazione e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'ENEA. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro e, in casi eccezionali, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. 10. Nell'ambito dei programmi di cui ai commi 3, 5 e 6 i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi e/o la permanenza presso altre strutture o industrie e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo. 11. La formazione e l'aggiornamento del personale puo' avvenire sulla base di documentate iniziative, selezionate dallo stesso personale interessato, effettuate di norma fuori dell'orario di lavoro e, ove autorizzate dall'Ente, anche in orario di lavoro. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'Ente e', in tale caso, subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attivita' di servizio. 12. La partecipazione ad attivita' formative e' riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale.