Art. 42
                      Formazione professionale
   1.  Le parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle
risorse  umane  e'  fattore  essenziale per la crescita qualitativa e
quantitativa dei risultati dell'attivita' dell'ENEA.
   2. Conseguentemente le parti individuano nella formazione:
   a)  uno  strumento  indispensabile  di  aggiornamento  e  crescita
professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi
organizzativi del personale di nuova assunzione;
   b)   uno  strumento  indispensabile  per  promuovere  lo  sviluppo
dell'ente,  i processi di mobilita', un atteggiamento propositivo nei
confronti   dell'innovazione  tecnologica  e  del  cambiamento  nelle
tecniche e strumenti gestionali.
   3.  L'ENEA,  nell'ambito  dei propri obiettivi di sviluppo e sulla
base  delle  risorse  disponibili, promuove e favorisce la formazione
continua, l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio
o  di nuova assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero
mirati  su specifiche materie che tengano conto anche dell'evoluzione
prevista   delle   competenze   e  dell'esigenza  di  non  correlarle
unicamente al profilo ed al livello di appartenenza.
   4.  Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza
che  nei  bilanci  dell'ENEA  vengano  previsti appositi stanziamenti
commisurati    al   monte   retributivo   pari,   indicativamente   e
compatibilmente  con  le  esigenze di flessibilita' dei bilanci dello
stesso  ente, ad almeno 1% del monte retributivo. I fondi finalizzati
alla  formazione  e  aggiornamento,  ove  non  utilizzati  nel  corso
dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  restano vincolati alla
stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
   5.  La  formazione  del  personale  di  nuova assunzione si svolge
mediante  l'attivazione  di  corsi  teorico-pratici,  di intensita' e
durata  rapportate  alle  mansioni  da  svolgere, in base a specifici
programmi definiti dallo stesso ENEA.
   6.   Le   iniziative  di  formazione  possono  essere  organizzate
dall'ENEA,  utilizzando,  ove  necessario,  oltre  alle  competenze e
professionalita'  presenti  nell'ENEA  o  presso altri enti, forme di
collaborazione  con Universita' italiane e/o straniere, con la Scuola
Superiore  della  Pubblica  Amministrazione, con Istituti e Centri di
formazione  pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati
specializzati  nel  settore. Possono essere chiamati allo svolgimento
dei  corsi  di  formazione  esperti italiani e stranieri. Nell'ambito
delle  attivita'  di  formazione  puo'  essere  previsto  l'invio  di
personale   per  stages  presso  istituzioni  e  industrie  italiane,
comunitarie ed extracomunitarie.
   7. I programmi di formazione e di aggiornamento professionale sono
definiti  dall'ENEA,  in attuazione delle linee di indirizzo generale
oggetto   di   contrattazione   integrativa,   il  quale  ne  informa
preventivamente le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 6.
   8. L'ENEA individua, in base alle esigenze tecniche, organizzative
e scientifiche delle varie unita' operative o di servizio, sulla base
dei   criteri  generali  oggetto  di  contrattazione  integrativa,  i
dipendenti  che  parteciperanno  ai  corsi, tenendo anche conto delle
attitudini  personali e culturali dei lavoratori e garantendo a tutti
pari  opportunita' di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto
dal D. Lgs. n. 165/2001, all'art. 57, lett. c).
   9.   Il   personale  che  partecipa  ai  corsi  di  formazione  e'
considerato  in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a
carico  dell'ENEA.  I  corsi sono tenuti di norma durante l'orario di
lavoro  e,  in  casi  eccezionali,  anche  al di fuori dell'orario di
lavoro.   Qualora   i   corsi   si  tengano  fuori  sede  comportano,
sussistendone  i  presupposti,  il  trattamento  di  missione  ed  il
rimborso delle spese di viaggio.
   10.  Nell'ambito  dei  programmi  di  cui  ai  commi  3,  5  e 6 i
dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani
specifici  di  formazione che prevedano la partecipazione a corsi e/o
la  permanenza  presso altre strutture o industrie e/o lo svolgimento
di studi a carattere formativo.
   11.  La  formazione  e l'aggiornamento del personale puo' avvenire
sulla  base  di  documentate  iniziative,  selezionate  dallo  stesso
personale  interessato,  effettuate  di  norma  fuori  dell'orario di
lavoro  e,  ove  autorizzate  dall'Ente,  anche  in orario di lavoro.
L'eventuale  concorso alle spese da parte dell'Ente e', in tale caso,
subordinato    all'effettiva   connessione   delle   iniziative   con
l'attivita' di servizio.
   12. La partecipazione ad attivita' formative e' riconosciuta utile
ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale.