Art. 44
             Il sistema di classificazione del personale
   1.  Il  sistema  di  classificazione  del personale e' unico ed e'
articolato  in  9  livelli  professionali  che  assumono  la seguente
denominazione: livello 3, livello 4, livello 5, livello 6, livello 7,
livello 8, livello 9, livello 9.1, livello 9.2.
   2.  Ai  livelli  professionali  corrispondono  insiemi  affini  di
competenze,  conoscenze  e capacita' necessarie per l'espletamento di
una  gamma  di  attivita'  lavorative,  descritte, secondo il diverso
grado  di  autonomia  e  di responsabilita', mediante le declaratorie
riportate nell'allegato A.
   3.   I   profili   descrivono  il  contenuto  professionale  delle
attribuzioni  proprie di ciascun livello professionale. Nell'allegato
A  sono  disciplinati  alcuni  profili  relativi  a  ciascun  livello
professionale.
   4.   L'ENEA,   in  relazione  al  proprio  modello  organizzativo,
identifica, previa informazione e concertazione ai sensi dell'art. 8,
le  competenze  e  i  principali  contenuti  lavorativi  dei  profili
professionali   di  nuova  istituzione,  e  li  colloca  nel  livello
professionale  corrispondente,  nel  rispetto  delle declaratorie dei
livelli  professionali  stessi e tenendo conto, in via analogica, del
contenuto dei profili disciplinati nell'allegato A.
   5. All'interno di ciascun livello professionale tutte le mansioni,
se  professionalmente  equivalenti,  sono esigibili. Sono fatte salve
quelle  per  il  cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni
professionali.  L'assegnazione  di  mansioni  equivalenti costituisce
atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto
di lavoro.
   6.  L'assegnazione  temporanea  di  mansioni  proprie  del livello
immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio
del potere modificativo.