Art. 46
    Specificita' correlate alla funzione di ricercatore-tecnologo
   1.  L'ENEA  riconosce,  nel  quadro  della  propria programmazione
scientifica  e tecnologica, dei compiti istituzionali e degli assetti
organizzativi,    l'autonomia    dei    ricercatori-tecnologi   nello
svolgimento   delle  attivita'  tecnico-scientifiche  e  di  ricerca,
singolarmente o nell'ambito del gruppo all'uopo costituito.
   2.  Il  ricercatore-tecnologo  ha  diritto  di essere qualificato,
tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col
titolo  corrispondente  al livello e profilo professionale rivestito.
Egli puo' usare tale titolo anche nella vita privata.
   3.   Il   ricercatore-tecnologo   ha   diritto,   singolarmente  o
nell'ambito  del  gruppo  all'uopo  costituito,  alla titolarita' del
progetto affidatogli.
   4.    L'ENEA    promuove    e    supporta    le   iniziative   dei
ricercatori-tecnologi   finalizzate  ad  acquisire  finanziamenti  di
progetti  di  ricerca  da  parte di amministrazioni dello Stato, enti
pubblici  o  privati  o istituzioni internazionali, quando esse siano
coerenti   con  la  propria  programmazione  della  ricerca  e  delle
attivita'  tecnico-scientifiche; assicura inoltre che la gestione dei
progetti medesimi avvenga da parte di coloro che li hanno predisposti
e  che  vengano messe regolarmente a disposizione le risorse previste
dai progetti approvati e finanziati.
   5.   L'ENEA   favorisce,   nell'ambito   della  propria  attivita'
istituzionale, la collaborazione dei ricercatori-tecnologi a progetti
promossi  da  amministrazioni  dello Stato, enti pubblici o privati o
istituzioni  internazionali,  qualora  essi  siano  coerenti  con  la
propria    programmazione    della    ricerca   e   delle   attivita'
tecnico-scientifiche.
   6.  Il  ricercatore-tecnologo  ha  diritto  ad essere riconosciuto
autore  delle ricerche svolte. L'ENEA provvede alla pubblicazione dei
relativi  risultati,  salvo  che  lo  stesso  ENEA  non  comunichi al
ricercatore-tecnologo,  entro  due  mesi dalla consegna dei risultati
della  ricerca,  di non essere interessato alla pubblicazione. In tal
caso,  l'autore puo' pubblicare il lavoro come ricerca propria, fatto
salvo l'eventuale vincolo di segretezza.
   7.  Il  ricercatore-tecnologo  ha  diritto al riconoscimento della
paternita'  delle  invenzioni  conseguenti  la  propria  attivita' di
ricerca, scientifica e tecnologica.
   8.   I   ricercatori-tecnologi   non   sono  soggetti  a  sanzioni
disciplinari  per  motivi  che  attengano all'autonomia professionale
nello  svolgimento  delle attivita' di ricerca che l'ENEA e' tenuto a
garantire  ai  sensi  dell'art.  2  della legge 421/92 e dell'art. 7,
comma 2, del d. lgs. 165/2001.