Art. 49
    Progressione economica all'interno dei livelli professionali
   1.  All'interno  di  ciascun livello professionale e' prevista una
progressione  economica  che si realizza con i criteri e le modalita'
stabiliti  dall'art.  33  del  CCNL  del personale ENEA "Area tecnico
amministrativa"   quadriennio   normativo   1994-1997   stipulato  il
4/8/1997,  per  i  livelli  da  3  a  8,  e dall'art. 32 del CCNL del
personale   ENEA  "Area  delle  specifiche  tipologie  professionali"
quadriennio  normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997, per i livelli
da 9 a 9.2.
   2.   Gli  incrementi  retributivi  in  corrispondenza  di  ciascun
passaggio  di  progressione  economica  sono  indicati,  per  ciascun
livello  del sistema di classificazione, nell'allegata tabella 1, che
sostituisce  l'allegato  D  al  CCNL del personale ENEA "Area tecnico
amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997
e  l'allegato  E  al  CCNL  del personale ENEA "Area delle specifiche
tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il
4/8/1997.
   3. Sono confermati i tempi intercorrenti tra una progressione e la
successiva  nonche'  gli altri requisiti richiesti per l'attribuzione
dei  passaggi  di  progressione economica di cui all'art. 33 del CCNL
del   personale   ENEA   "Area  tecnico  amministrativa"  quadriennio
normativo  1994-1997  stipulato  il 4/8/1997 e di cui all'art. 32 del
CCNL   del   personale   ENEA   "Area   delle   specifiche  tipologie
professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997.
   4.   Il   finanziamento   della   progressione  economica  avviene
attraverso  le  risorse  indicate all'art. 64 in stretta correlazione
con  il  raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento dei
servizi, di innovazione e di maggiore efficienza.
   5.  E'  abrogata la disciplina relativa ai superminimi di cui agli
articoli  11  e 33 del CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche
tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il
4/8/1997  e  di cui agli articoli 12 e 34 del CCNL del personale ENEA
"Area   tecnico   amministrativa"   quadriennio  normativo  1994-1997
stipulato   il   4/8/1997.   Le   relative   risorse   storiche  sono
riutilizzate,  mano a mano che si rendono disponibili a seguito della
progressiva  cessazione  dal  servizio  dei  lavoratori interessati a
decorrere  dall'1/1/2000,  per  il finanziamento delle risorse per le
politiche  di  sviluppo  del  personale e per la produttivita' di cui
all'art. 64.