Art. 54
         Progressioni verticali degli esperti di operazione
   1.   Le   progressioni   verticali   verso  profili  professionali
appartenenti   alla   tipologia   professionale   degli   esperti  di
operazione,   sono   disciplinate,   previa   concertazione   con  le
organizzazioni  sindacali,  tenendo  conto  dei  seguenti  criteri  e
modalita':
   a) valutazione della formazione certificata e pertinente;
   b)    valutazione   dell'arricchimento   professionale   derivante
dall'esperienza   lavorativa  e  dei  titoli  di  servizio  stabiliti
dall'ente   desumibili   dal   curriculum   professionale  e/o  dalla
documentazione presentata dall'interessato e/o verificate da apposite
prove  selettive;  sono  esclusi, ai fini della predetta valutazione,
automatismi legati al decorso dell'anzianita';
   c) valutazione delle competenze di gestione di impianti ad elevata
complessita'  e  delle  altre  competenze  richieste  dalla tipologia
professionale  di  esperto  di  operazione  desumibili da processi di
valutazione  del  personale  basati  su adeguati e consolidati metodi
valutativi  (ad  esempio: "assessment center") e/o dal curriculum del
dipendente e/o verificate da apposite prove selettive;
   d) valutazione dei titoli culturali e professionali attinenti alle
specificita'  professionali  di  esperto  di operazione (per esempio:
incarichi,  pubblicazioni, collaborazioni, docenze aventi per oggetto
problemi e tematiche relative alla tipologia professionale di esperto
di  operazione;  dottorati  di  ricerca  o corsi di perfezionamento e
specializzazione  in  ambiti  disciplinari  correlati  alle  funzioni
svolte);
   e)  valutazioni  selettive  affidate  a  commissioni costituite da
esperti,   anche   esterni  all'ente,  di  comprovata  competenza  ed
esperienza nel settore di riferimento.