Art. 55
   Disciplina di prima applicazione per le progressioni verticali
   1.   In   sede   di  prima  applicazione  della  disciplina  sulle
progressioni  verticali di cui all'art. 50, vengono definiti, in sede
di  concertazione, procedure e criteri semplificati che consentano la
prioritaria valutazione e selezione:
   a)   del  personale  laureato  inquadrato  nel  livello  8  e  nel
livello-gradino   8.1  in  possesso  alla  data  del  31/12/2001  dei
requisiti  stabiliti  nel regolamento ENEA in materia di acquisizione
delle risorse umane per l'accesso al livello 9;
   b) del personale diplomato inquadrato nel livello-gradino 8.1, ivi
compresi gli ex-Collaboratori tecnico-professionali, in possesso alla
data  del 31/12/2001 di una anzianita' di servizio non inferiore a 29
anni  e  di  una  permanenza nel predetto livello-gradino di almeno 4
anni.
   2.   Nella   applicazione   della  disciplina  sulle  progressioni
verticali,  si  tiene  conto  dei  criteri  relativi alla "formazione
certificata"  di  cui  agli artt. 42, comma 4; 52, comma 1, lett. b);
53,  comma  1,  lett.  a);  54,  comma 1, lett. a) limitatamente alle
esperienze  formative  programmate  dall'ente, nel rispetto di quanto
previsto  dall'art.  4,  comma  3, lett. c), relativo alle materie di
contrattazione integrativa.