Art. 56
                Incarichi di elevata responsabilita'
   1. L'ENEA, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle
proprie  esigenze  organizzative,  puo'  conferire  al  personale dei
livelli   professionali   9,  9.1,  9.2  incarichi  comportanti,  con
assunzione diretta di piu' elevata responsabilita':
   a)   la   direzione   di   unita'   organizzative  di  particolare
complessita',   con   elevato   grado   di   autonomia  gestionale  e
organizzativa;
   b)  funzioni  di direzione di progetto, di particolare rilevanza e
complessita', con elevato grado di autonomia gestionale;
   c)  lo  svolgimento  di  altre  attivita'  ad  elevata  autonomia,
correlate a qualificate funzioni istituzionali dell'ENEA, individuate
dallo  stesso  ENEA, previa concertazione con i soggetti sindacali di
cui all'art. 10, comma 1.
   2.  Gli  incarichi  di  cui  al  comma  1 sono conferiti, con atto
scritto  e  motivato,  per  un  periodo determinato non superiore a 3
anni,  secondo  quanto  previsto  nell'ordinamento  dell'ENEA, previa
determinazione  di  criteri.  I  predetti  criteri  sono  oggetto  di
concertazione  con  i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1.
Gli incarichi possono essere rinnovati con le medesime formalita'.
   3.  Per  il conferimento degli incarichi si tiene conto - rispetto
alle  funzioni  ed  alle  attivita'  da  svolgere  -  della  natura e
caratteristiche  dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali
e   professionali   posseduti,   delle  attitudini,  delle  capacita'
professionali e dell'esperienza acquisite dal personale.
   4.  Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con
atto  scritto  e  motivato,  in  relazione  ad  intervenuti mutamenti
organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati
negativi.
   5.  I  risultati  dell'attivita'  svolta  dai dipendenti cui siano
stati  attribuiti  gli  incarichi  di  cui  al presente articolo sono
oggetto  di  valutazione  annuale  in  base  a  criteri  e  procedure
predeterminati  dall'ENEA,  ispirati  ai  principi  di cui al d. lgs.
286/1999,  di cui deve essere data informazione ai soggetti sindacali
di  cui all'art. 10, comma 1. La valutazione positiva da' titolo alla
corresponsione  della  indennita'  di  risultato  di cui all'art. 57.
L'ENEA,  prima  di  procedere  alla definitiva formalizzazione di una
valutazione   non   positiva,   acquisisce   in   contraddittorio  le
valutazioni   del   dipendente   interessato  anche  assistito  dalla
organizzazione  sindacale  cui  aderisce  o  conferisce  mandato o da
persone  di  sua fiducia. La stessa procedura di contraddittorio vale
anche per la revoca dell'incarico di cui al comma 4.
   6.  La  revoca  o  la cessazione dell'incarico comporta la perdita
delle  connesse  indennita'  di responsabilita' e di risultato, fermo
restando  il  diritto  del  dipendente  di  essere adibito a mansioni
proprie del profilo professionale di appartenenza.
   7.  La  disciplina  di  cui  al  presente  articolo sostituisce la
disciplina  previgente  sulla  indennita'  di  responsabilita' di cui
all'art.  45  del  CCNL  del  personale  ENEA  "Area delle Specifiche
tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il
4/8/1997.