Art. 57 Indennita' di responsabilita' e indennita' di risultato 1. Il trattamento economico accessorio del personale cui sia stato conferito uno degli incarichi di cui all'art.56 e' composto dalla indennita' di responsabilita' e dalla indennita' di risultato. 2. L'importo della indennita' di responsabilita' di cui al comma 1 varia da un minimo di L. 4.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 annui lordi per tredici mensilita' (rispettivamente pari a 2.065,83 ed a 5.164,57). L'ENEA stabilisce la graduazione della indennita' di responsabilita' in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata, nel rispetto dei criteri definiti dallo stesso ENEA previa concertazione ai sensi dell'art. 8. 3. La indennita' di risultato e' finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente titolare dell'incarico in termini di efficienza/produttivita', grado di conseguimento degli obiettivi assegnati e competenze dimostrate nell'espletamento dell'incarico, a seguito della valutazione effettuata secondo quanto previsto dall'art. 43. L'importo della indennita' di risultato eventualmente spettante e' compreso tra il 10% e il 25% della indennita' di responsabilita' attribuita. 4. La indennita' di responsabilita' e la indennita' di risultato sono finanziate con risorse prelevate dal fondo di cui all'art. 64, per un importo su base annua complessivamente non superiore allo 0,45% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.