Art. 57
       Indennita' di responsabilita' e indennita' di risultato
   1. Il trattamento economico accessorio del personale cui sia stato
conferito  uno  degli  incarichi  di cui all'art.56 e' composto dalla
indennita' di responsabilita' e dalla indennita' di risultato.
   2. L'importo della indennita' di responsabilita' di cui al comma 1
varia  da  un  minimo  di L. 4.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000
annui lordi per tredici mensilita' (rispettivamente pari a € 2.065,83
ed  a  € 5.164,57). L'ENEA stabilisce la graduazione della indennita'
di  responsabilita'  in  rapporto  a  ciascuna  tipologia di incarico
previamente  individuata,  nel  rispetto  dei  criteri definiti dallo
stesso ENEA previa concertazione ai sensi dell'art. 8.
   3.  La  indennita'  di  risultato  e'  finalizzata  a remunerare i
risultati  espressi  da  ciascun dipendente titolare dell'incarico in
termini  di  efficienza/produttivita',  grado  di conseguimento degli
obiettivi   assegnati   e   competenze  dimostrate  nell'espletamento
dell'incarico,  a seguito della valutazione effettuata secondo quanto
previsto  dall'art.  43.  L'importo  della  indennita'  di  risultato
eventualmente  spettante  e'  compreso  tra  il  10%  e  il 25% della
indennita' di responsabilita' attribuita.
   4.  La  indennita' di responsabilita' e la indennita' di risultato
sono  finanziate  con risorse prelevate dal fondo di cui all'art. 64,
per  un  importo  su  base  annua complessivamente non superiore allo
0,45%   del  monte  salari  1997,  esclusa  la  quota  relativa  alla
dirigenza.