Art. 58
               Clausola di inquadramento del personale
             in servizio nel sistema di classificazione
   1.  Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente CCNL,
il personale in servizio e' inquadrato nel sistema di classificazione
costituito  dai  livelli professionali nel rispetto delle indicazioni
contenute nella tabella 2.
   2.   Il   gradino   economico   8.1   del  previgente  sistema  di
classificazione   ed   i   correlati  trattamenti  economici  restano
attribuiti  unicamente  al  personale  in servizio ivi collocato alla
data di entrata in vigore del presente contratto. Lo stesso personale
si  sviluppa in progressione verticale verso il livello professionale
9,  secondo  la  medesima  disciplina prevista per il livello 8.0, ai
sensi  degli  artt.  50  e segg.; si sviluppa inoltre in progressione
economica,  secondo  la disciplina di cui all'art. 49, conseguendo il
valore di incremento economico di cui alla allegata tabella 1, con la
maggiorazione  ivi indicata. Rimane esclusa la possibilita' di futuri
accessi dall'esterno o dall'interno al predetto gradino economico.
   3.  Entro  sei  mesi  dalla stipulazione del presente CCNL, l'ENEA
procede   all'assegnazione   formale  dei  profili  professionali  al
personale   che  ne  risulti  sprovvisto,  previa  concertazione  dei
relativi  criteri con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 10,
comma  1.  Restano fermi i profili attualmente attribuiti al restante
personale,  fatte  salve eventuali attribuzioni di un diverso profilo
professionale   del   medesimo   livello,   anche  su  istanza  degli
interessati,  previa  definizione  dei  relativi criteri nella stessa
sede  di  concertazione con le organizzazioni sindacali. Nello stesso
termine,  si  procede alla prima applicazione della disciplina di cui
all'art. 57, comma 4.