Art. 59
        Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio
   1.  Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale
previsto  dal  presente  contratto,  si  considerano  "superiori"  le
mansioni incluse nel livello professionale immediatamente superiore a
quello ricoperto.
   2.  Il  conferimento  delle  mansioni  superiori di cui al comma 1
avviene nei seguenti casi:
     a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei
mesi,  prorogabili  fino  a  dodici  qualora  siano  state avviate le
procedure  per  la  copertura  del  posto  vacante, anche mediante le
selezioni interne di cui all'art. 50;
     b)  nel  caso  di  sostituzione  di altro dipendente assente con
diritto  alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza con
esclusione dell'assenza per ferie;
     c)  per  esigenze  organizzative  e  di  risultato  di carattere
straordinario,  derivanti  anche  dall'attivazione di nuovi servizi o
dallo  svolgimento  di  nuove  funzioni,  per  non  piu' di sei mesi,
prorogabili  fino  a  dodici qualora siano state avviate le procedure
per la istituzione del posto in organico.
   3.  Il  conferimento  delle  mansioni  superiori  di  cui ai commi
precedenti  e'  comunicato  per  iscritto  al  dipendente incaricato,
mediante  le  procedure  stabilite  dall'ENEA  sulla base di criteri,
coerenti  con  la  propria organizzazione, da definire entro tre mesi
dall'entrata  in vigore del presente contratto, che tengano conto del
contenuto   professionale   delle   mansioni  conferite,  sentite  le
Organizzazioni  sindacali  di  cui  all'art. 1 comma 1. In ogni caso,
esso avviene nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate per tale
finalita'     attraverso     gli    strumenti    di    programmazione
economico-finanziaria dell'Ente.
   4. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma
1 ha diritto ad una integrazione retributiva pari alla differenza tra
il   trattamento   tabellare   iniziale   del  livello  professionale
corrispondente  alle  mansioni esercitate ed il trattamento tabellare
iniziale  del  livello professionale di appartenenza, fermo rimanendo
quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianita'.