Art. 6
                            Informazione
   1.   L'informazione   si   propone  di  basare  sulla  trasparenza
decisionale  e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione
dei ruoli, i comportamenti delle parti.
   2.  L'ENEA  fornisce  informazioni  ai  soggetti  sindacali di cui
all'articolo  10  in  materia  di  ambiente  di lavoro e sulle misure
generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
   3.   Nelle   materie  di  seguito  indicate  l'ENEA  fornisce  una
informazione  preventiva,  inviando tempestivamente la documentazione
necessaria:
   A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:
   a) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;
   b)  definizione  dei criteri per la determinazione delle dotazioni
organiche;
   c) verifica periodica della produttivita' delle strutture;
   d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;
   e)   criteri   generali   di  riorganizzazione  degli  uffici,  di
programmazione  della  mobilita', di innovazione e di sperimentazione
gestionale;
   f)  criteri  generali riguardanti l'organizzazione del lavoro e le
sue modifiche;
   g)   modalita'  di  realizzazione  dei  progetti  e  ambito  delle
professionalita' da impiegare nei progetti di telelavoro;
   h)  adozione  di  forme  di lavoro flessibili, di cui all'art. 36,
comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;
   i) bilancio preventivo e consuntivo.
   j)  modalita'  di  gestione delle eventuali eccedenze di personale
secondo  la  disciplina  e  nei  rispetto dei tempi e delle procedure
dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;
   B)  ai  soggetti  sindacali  di  cui all'art. 10, comma 2, per gli
aspetti pertinenti agli interessi delle strutture territoriali:
   a) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;
   b) verifica periodica della produttivita' delle strutture;
   c)   criteri   generali   di  riorganizzazione  degli  uffici,  di
programmazione  della  mobilita', di innovazione e di sperimentazione
gestionale;
   d)   modalita'  di  realizzazione  dei  progetti  e  ambito  delle
professionalita' da impiegare nei progetti di telelavoro.
   4.  Nelle  seguenti  materie l'informazione e' successiva e ha per
oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
   A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:
   a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
   b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
   c) andamento generale della mobilita' del personale;
   d)  distribuzione  delle  ore  di  lavoro straordinario e relative
prestazioni;
   e)  distribuzione  complessiva  delle  risorse per le politiche di
sviluppo   della  produttivita'  e  delle  risorse  umane,  ai  sensi
dell'art. 65;
   f) andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale;
   g)  attuazione  delle  iniziative  relative  ai servizi sociali in
favore del personale;
   h) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva;
   B)  ai  soggetti  sindacali  di  cui all'art. 10, comma 2, per gli
aspetti pertinenti agli interessi delle strutture territoriali:
   a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
   b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
   c)  distribuzione  delle  ore  di  lavoro straordinario e relative
prestazioni;
   d)  attuazione  delle  iniziative  relative  ai servizi sociali in
favore del personale;
   e)  attuazione  delle  materie oggetto di informazione preventiva,
limitatamente ai punti di competenza.
   5.  Nel  caso  in  cui il sistema informativo utilizzato dall'ENEA
consenta  la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita'
delle  prestazioni  lavorative  dei singoli operatori, lo stesso ENEA
provvede  ad  una  adeguata  tutela  della  riservatezza  della sfera
personale del lavoratore.
   6.   Non   e'   oggetto   di   riservatezza   l'informazione  alle
organizzazioni  sindacali  sui  principi  e criteri di erogazione dei
trattamenti accessori.