Art. 6 Informazione 1. L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti. 2. L'ENEA fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'articolo 10 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 3. Nelle materie di seguito indicate l'ENEA fornisce una informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria: A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1: a) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio; b) definizione dei criteri per la determinazione delle dotazioni organiche; c) verifica periodica della produttivita' delle strutture; d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale; e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilita', di innovazione e di sperimentazione gestionale; f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro e le sue modifiche; g) modalita' di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalita' da impiegare nei progetti di telelavoro; h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all'art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001; i) bilancio preventivo e consuntivo. j) modalita' di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nei rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001; B) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture territoriali: a) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio; b) verifica periodica della produttivita' delle strutture; c) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilita', di innovazione e di sperimentazione gestionale; d) modalita' di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalita' da impiegare nei progetti di telelavoro. 4. Nelle seguenti materie l'informazione e' successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati: A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1: a) attuazione dei programmi di formazione del personale; b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) andamento generale della mobilita' del personale; d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; e) distribuzione complessiva delle risorse per le politiche di sviluppo della produttivita' e delle risorse umane, ai sensi dell'art. 65; f) andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale; g) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale; h) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva; B) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture territoriali: a) attuazione dei programmi di formazione del personale; b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; d) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale; e) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva, limitatamente ai punti di competenza. 5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'ENEA consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, lo stesso ENEA provvede ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 6. Non e' oggetto di riservatezza l'informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.