Art. 60 Struttura della retribuzione 1. La struttura della retribuzione mensile del personale dell'ENEA si compone delle seguenti voci: A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE a) trattamento economico tabellare iniziale; b) retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 29, c. 2 del CCNL del personale ENEA "Area delle Specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 e di cui all'art. 30, c. 2 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997, ove acquisita; c) superminimi, ove acquisiti; d) indennita' integrativa speciale; e) componente fissa dell'elemento aggiuntivo di retribuzione attribuita secondo la disciplina di cui all'art. 30 del CCNL del personale ENEA "Area delle Specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 e di cui all'art. 31 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 (EAR fissa), ivi compresa - per il personale dal livello 9 al livello 9.2 - la quota della previgente indennita' sostitutiva dei trattamenti specifici di ente conglobata ai sensi dell'art. 67, c. 3 ; f) incrementi economici dell'EAR attribuiti secondo la disciplina della progressione economica all'interno dei livelli professionali di cui all'art. 49 (EAR dinamica) e secondo le discipline previgenti ivi richiamate; La somma di tutte le componenti e' definita "retribuzione fondamentale mensile", cui si aggiungono, quali ulteriori componenti del trattamento fondamentale, la tredicesima mensilita' secondo la disciplina dell'art. 61 e l'indennita' di ente di cui all'art. 67, ove attribuita. B) TRATTAMENTO ACCESSORIO a) eventuale indennita' di responsabilita' e di risultato correlata agli incarichi di elevata responsabilita'; b) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti; c) compensi incentivanti ed altri compensi ed indennita' previsti in base al presente contratto, ove spettanti. La somma di tutte le componenti relative al trattamento fondamentale ed accessorio e' definita "retribuzione complessiva mensile". 2. Al personale e' corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti. 3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella fondamentale mensile per 162,8; la retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per il numero delle ore lavorative della giornata.