Art. 62
         Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi
   1.  Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 2
del  CCNL  del  personale  ENEA "Area tecnico-amministrativa" biennio
economico  1996/1997 stipulato il 4/8/1997 e dall'art. 2 del CCNL del
personale   ENEA  "Area  delle  specifiche  tipologie  professionali"
biennio  economico  1996/1997 stipulato il 4/8/1997 sono incrementati
degli  importi  mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella
allegata tabella 3A, alle scadenze ivi previste.
   2.  Sono confermati unicamente per il personale in servizio, negli
importi  spettanti  alla  data  di stipulazione del presente CCNL, la
retribuzione  individuale di anzianita' di cui all'art. 60, c. 1 A.b)
e i superminimi di cui all'art. 49, c. 5. A seguito della progressiva
cessazione  dal  servizio  dei  lavoratori  interessati,  gli importi
relativi   alla   retribuzione   individuale   di  anzianita'  ed  ai
superminimi  sono  recuperati a decorrere dal 1/1/2000 tra le risorse
del  fondo di cui all'art. 64 per le finalita' di cui all'art. 65, ai
sensi di quanto previsto dallo stesso art. 64, comma 1, lett. j).
   3. L'indennita' integrativa speciale e' attribuita al personale in
servizio  negli  importi  spettanti  alla  data  di  stipulazione del
presente CCNL e al personale neo-assunto negli importi indicati nella
allegata  tabella 4. Al personale che accede al livello superiore per
effetto   di   progressione   verticale  e'  attribuita  l'indennita'
integrativa  speciale  nella  misura prevista per il predetto livello
professionale, secondo la stessa tabella 4.
   4.  Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a
pensione  nel  periodo  di vigenza della parte economica del presente
contratto  1998-1999,  gli incrementi di cui al comma 1 hanno effetto
integralmente,  alle  scadenze e negli importi previsti nella tabella
3A,  ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli
effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva
del  preavviso,  nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice
civile,  si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.