Art. 62 Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi 1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico-amministrativa" biennio economico 1996/1997 stipulato il 4/8/1997 e dall'art. 2 del CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" biennio economico 1996/1997 stipulato il 4/8/1997 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella 3A, alle scadenze ivi previste. 2. Sono confermati unicamente per il personale in servizio, negli importi spettanti alla data di stipulazione del presente CCNL, la retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 60, c. 1 A.b) e i superminimi di cui all'art. 49, c. 5. A seguito della progressiva cessazione dal servizio dei lavoratori interessati, gli importi relativi alla retribuzione individuale di anzianita' ed ai superminimi sono recuperati a decorrere dal 1/1/2000 tra le risorse del fondo di cui all'art. 64 per le finalita' di cui all'art. 65, ai sensi di quanto previsto dallo stesso art. 64, comma 1, lett. j). 3. L'indennita' integrativa speciale e' attribuita al personale in servizio negli importi spettanti alla data di stipulazione del presente CCNL e al personale neo-assunto negli importi indicati nella allegata tabella 4. Al personale che accede al livello superiore per effetto di progressione verticale e' attribuita l'indennita' integrativa speciale nella misura prevista per il predetto livello professionale, secondo la stessa tabella 4. 4. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui al comma 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella 3A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.