Art. 65
               Utilizzo delle risorse per le politiche
       di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita'
   1.  Le  risorse di cui all'art. 64 sono prioritariamente destinate
ad  incentivare  i  risultati,  la  qualita'  delle  prestazioni,  la
valorizzazione  di  posizioni  particolari  per responsabilita' o per
gravosita'.
   2.  In  relazione  alle finalita' di cui al comma 1, le risorse di
cui all'art. 64 sono utilizzate per:
   a)   corrispondere   gli  incrementi  retributivi  collegati  alla
progressione  economica all'interno dei livelli professionali secondo
la  disciplina  dell'articolo  49  ed  utilizzando  le risorse aventi
carattere di certezza e continuita';
   b)  corrispondere  la indennita' di responsabilita' e di risultato
al  personale  incaricato  delle  posizioni  organizzative secondo la
disciplina  dell'art.  56, con decorrenza dalla data di efficacia del
presente contratto;
   c)  erogare compensi diretti ad incentivare la produttivita' ed il
miglioramento dei servizi, correlati al merito, all'impegno di gruppo
e/o individuale ed alla professionalita' acquisita;
   d)  compensare  le  prestazioni di lavoro straordinario, secondo i
criteri  e  le  condizioni stabiliti dall'art. 14, CCNL del personale
ENEA "Area tecnico-amministrava", quadriennio 1994-1997, stipulato il
4/8/1997, con il limite di cui all'art. 29, comma 3;
   e)  corrispondere  le  indennita' previste dagli artt. 41, 43, 44,
45,  e  46  del CCNL del personale ENEA "Area tecnico-amministrativa"
quadriennio  normativo  1994-97  stipulato  il 4/8/1997 nonche' dagli
artt.  40,  42,  43,  e  44  del  CCNL del personale ENEA "Area delle
specifiche  tipologie  professionali"  quadriennio  normativo 1994-97
stipulato  il 4/8/1997; la disciplina relativa all'attribuzione delle
predette  indennita'  puo'  essere  integrata o modificata in sede di
contrattazione integrativa;
   f)  corrispondere una specifica indennita' correlata ad attivita',
non   meramente   occasionali,   svolte   in  condizioni  di  rischio
radiologico, secondo la disciplina definita in sede di contrattazione
integrativa,  tenendo conto del cumulo con altre indennita' correlate
a rischi o disagi;
   g)  corrispondere  al  personale dei livelli 9, 9.1 e 9.2 un unico
emolumento  sostitutivo  dei  compensi  per  le prestazioni di lavoro
straordinario  e  supplementare,  nonche'  per  gli  altri  eventuali
trattamenti  accessori  da  individuare  in  sede  di  contrattazione
integrativa,  regolando  nella  stessa  sede  le  implicazioni  sulla
disciplina dell'orario di lavoro e dei trattamenti accessori relativa
al predetto personale;
   h)  corrispondere  le indennita' di turno secondo la disciplina di
cui    all'art.    16    del    CCNL   del   personale   ENEA   "Area
Tecnico-Amministrativa",  quadriennio  normativo 1994-1997, stipulato
il  4/8/1997,  di reperibilita' di cui all'art. 42 dello stesso CCNL,
di lavoro notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina
di cui all'art. 14 dello stesso CCNL;
   i)   incentivare   le   specifiche   prestazioni   correlate  alla
utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 64, comma 1, lett. j);
   j)  corrispondere  l'indennita'  di  ente  di  cui all'art. 67, al
personale dal livello 3 al livello 8;
   k)  l'eventuale  integrazione  delle  risorse  finanziarie  di cui
all'art. 50, c. 7, utilizzando risorse aventi carattere di certezza e
continuita',   per   il   finanziamento   di  ulteriori  passaggi  di
progressione  verticale  oltre  quelli consentiti in applicazione dei
vincoli stabiliti dallo stesso comma 7.
   3.  Al termine dell'esercizio finanziario, le somme destinate alla
progressione economica nell'ambito dello stesso livello professionale
di  cui  all'art.  49,  rapportate  su base annua, vengono trasferite
permanentemente  dal  fondo  dell'art.  64 nel competente capitolo di
bilancio  per  il  trattamento  economico  fondamentale.  Resta salvo
quanto previsto dal comma 2, lett. a) del presente articolo.
   4.  Le  risorse di cui all'art. 64 non utilizzate o non attribuite
con   riferimento   alle   finalita'   del  corrispondente  esercizio
finanziario   sono   portate   in  aumento  delle  risorse  dell'anno
successivo.
   5. E' confermata la disciplina relativa al cumulo delle indennita'
di  cui  all'art.  48  del  CCNL  del  personale  ENEA  "Area tecnico
amministrativa" quadriennio normativo 1994-97 stipulato il 4/8/1997 e
di cui all'art. 47 del CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche
tipologie  professionali"  quadriennio normativo 1994-97 stipulato il
4/8/1997 . Tale disciplina puo' essere integrata o modificata in sede
di  contrattazione  integrativa,  anche a seguito dell'adozione della
indennita' di cui al comma 2, lett. f).