Art. 67
                         Indennita' di ente
   1.  A  decorrere dal 1/1/2000, e' istituita una indennita' di ente
in   sostituzione   della   previgente   indennita'   sostitutiva  di
trattamenti  specifici  di  ente  di  cui  all'art.  46  del CCNL del
personale  ENEA  "Area  tecnico amministrativa" quadriennio normativo
1994-1997 stipulato il 4/8/1997.
   2. L'indennita' di ente di cui al presente articolo e' corrisposta
nel  mese  di  giugno  di  ciascun anno al personale dal livello 3 al
livello  8, negli importi annui lordi indicati nella allegata tabella
5,  utilizzando  le risorse di cui all'art. 64. In caso di cessazione
dal   servizio,  l'indennita'  viene  corrisposta  in  dodicesimi  in
proporzione ai mesi ed alle frazioni di mese di servizio prestati.
   3.  La previgente indennita' sostitutiva dei trattamenti specifici
di  ente  di cui all'art. 46 del CCNL del personale ENEA " Area delle
specifiche  tipologie  professionale" quadriennio normativo 1994-1997
stipulato  il  4/8/1997,  corrisposta  al  personale dal livello 9 al
livello  9.2, viene conglobata nell'EAR dello stesso personale di cui
all'art. 60, c. 1 Ae).