Art. 68
        Diritto d'autore e diritti da invenzione industriale
   1.   I   diritti   derivanti   dall'invenzione  industriale  fatta
nell'esercizio  del rapporto di lavoro, o comunque nell'esecuzione di
prestazioni  a  favore  dell'ENEA,  in  cui l'attivita' di studio, di
ricerca  o  di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto
ed  a  tale scopo retribuita, appartengono all'Ente, salvo il diritto
spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
   2.  Spetta all'inventore un equo premio, per la determinazione del
quale  si tiene conto dell'importanza dell'invenzione, avuto riguardo
anche alla sua utilizzazione industriale.
   3. Agli effetti dei commi precedenti si considera fatta durante il
rapporto  di  lavoro  l'invenzione industriale per la quale sia stato
richiesto  il brevetto entro un anno da quando l'inventore e' cessato
dal  rapporto  di  lavoro  ed  ove si riferisca al campo di attivita'
dell'Ente.