Art. 69
                    Visite personali di controllo
   1.  Le visite personali di controllo sul dipendente possono essere
disposte  nei soli casi cui siano indispensabili ai fini della tutela
del  patrimonio aziendale ed in ottemperanza a norme di sicurezza. Le
visite  personali  di  controllo  sono  effettuate  secondo modalita'
concordate con le OO.SS., nel rispetto dei principi dettati dall'art.
6 della Legge 20.5.1970 n. 300.